Circolare numero 36 del 18-2-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ACLITERRA per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Definisce ambito delle prestazioni interessate, modalità di rilascio e validità delle deleghe, percentuali di contribuzione, flussi informativi e termini di versamento, oltre alle istruzioni procedurali e contabili con i relativi nuovi conti.
Convenzione INPS-ACLITERRA per la trattenuta dei contributi sindacali su prestazioni temporanee non pensionistiche
Convenzione INPS-ACLITERRA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 26 novembre 2003 tra INPS e ACLITERRA ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’accordo consente di trattenere sulle prestazioni temporanee non pensionistiche i contributi associativi dovuti agli iscritti, definendo condizioni di accesso, modalità operative, flussi informativi e aspetti contabili.
Ambito delle prestazioni interessate
La facoltà di versare i contributi sindacali mediante trattenuta è riconosciuta ai lavoratori titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La circolare precisa che la convenzione non riguarda la disoccupazione agricola, poiché per tale tipologia ACLITERRA dispone già di specifica convenzione.
Delega del lavoratore e condizioni di efficacia
L’adesione alla trattenuta richiede una delega personale e volontaria, compresa nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- munita del timbro dell’organizzazione;
- firmata da un rappresentante dell’associazione espressamente autorizzato.
Per i trattamenti di integrazione salariale erogati con pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei beneficiari i dati relativi alle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alla ritenuta sindacale. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è ammesso revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare l’adesione.
Importi, codice identificativo e percentuali di trattenuta
Il codice identificativo di ACLITERRA è 1401. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale rispetto alla prestazione e in misura uniforme per tutti gli iscritti.
Le percentuali comunicate da ACLITERRA e richiamate dalla circolare sono:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e quindi su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Adempimenti dei datori di lavoro e delle strutture INPS
Nel caso dei pagamenti diretti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve indicare all’INPS, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento, il codice dell’associazione sindacale destinataria del contributo e la percentuale della trattenuta per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega.
Le sedi INPS sono tenute a fornire alle aziende le istruzioni necessarie per l’applicazione della convenzione. Inoltre, le Agenzie INPS devono trasmettere ad ACLITERRA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Revoca, contestazioni e restituzione delle somme
La convenzione disciplina anche i casi di revoca, annullamento o variazione della prestazione. In tali ipotesi, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
Se i lavoratori contestano la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione della contestazione, sia che la segnalazione provenga dal datore di lavoro sia che pervenga direttamente dagli interessati. In questi casi, ACLITERRA deve restituire ai lavoratori i contributi trattenuti.
Rapporti finanziari e termini di versamento
Le sedi INPS che liquidano le prestazioni devono versare ad ACLITERRA gli importi delle trattenute operate, al netto delle spese di esazione previste e delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono:
- entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, per le prestazioni pagate direttamente dall’Istituto;
- nel mese successivo alla restituzione della documentazione relativa al pagamento, per le prestazioni erogate tramite organo pagatore.
Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico su apposito conto corrente bancario comunicato da ACLITERRA all’INPS.
Spese di esazione, responsabilità e rimborsi
I costi di esazione del contributo associativo sono determinati dall’Istituto in sede di revisione dei costi del servizio, richiamando la delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. ACLITERRA accetta le eventuali variazioni del costo del servizio.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. ACLITERRA, a sua volta, solleva l’Istituto da responsabilità e si obbliga:
- a rimborsare al lavoratore le ritenute operate in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega;
- a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da tali controversie;
- a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la gestione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni temporanee e dei relativi versamenti ad ACLITERRA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/108, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/108, per l’accreditamento ad ACLITERRA dei contributi sindacali;
- GPA 11/108, per la rilevazione del debito verso ACLITERRA.
I pagamenti a favore dell’organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/108; l’eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA connessa devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Durata della convenzione
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e validità fino al 31 dicembre 2004. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle parti con raccomandata A/R entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, sorga la necessità di integrazioni o modifiche. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico di ACLITERRA.
Punti principali
Ambito di applicazione della convenzione
La convenzione consente agli aventi diritto a prestazioni di mobilità, integrazione salariale, disoccupazione ordinaria e speciale non agricola e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi ad ACLITERRA mediante trattenuta sulle indennità. Restano esclusi i trattamenti di disoccupazione agricola, per i quali ACLITERRA era già titolare di distinta convenzione.
Modalità di rilascio e validità della delega
La trattenuta è subordinata a una delega personale e volontaria inserita nel modello di domanda della prestazione e sottoscritta dal titolare. La delega deve riportare il timbro dell’organizzazione e la firma di un rappresentante autorizzato; per le integrazioni salariali pagate direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere i dati della delega contestualmente agli elenchi dei lavoratori. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta e, per prestazioni con domanda valida per periodi superiori all’anno, può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente.
Percentuali di contribuzione e codice identificativo
Il codice identificativo di ACLITERRA è 1401. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione e uguale per tutti gli iscritti; la circolare riporta le aliquote comunicate da ACLITERRA: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% sulla CIG edile ordinaria e straordinaria, 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Adempimenti dei datori di lavoro e delle sedi INPS
Per le integrazioni salariali pagate direttamente, il datore di lavoro deve indicare all’INPS il codice dell’associazione destinataria e la percentuale della trattenuta, conservando le deleghe ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Le Sedi INPS devono fornire alle aziende le istruzioni operative e inviare ad ACLITERRA gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti.
Versamenti, rendicontazione e rimborsi
Le Sedi INPS devono versare ad ACLITERRA gli importi trattenuti, al netto delle spese di esazione e di eventuali somme già versate e non dovute. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo al pagamento per le prestazioni pagate direttamente dall’Istituto, oppure nel mese successivo alla restituzione della documentazione per quelle erogate tramite organo pagatore, mediante bonifico su apposito conto bancario indicato da ACLITERRA. L’organizzazione si impegna a rimborsare le somme non dovute e le eventuali spese sostenute dall’INPS in caso di controversie.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/108, GPA 35/108 e GPA 11/108, rispettivamente per l’imputazione delle trattenute, l’accreditamento ad ACLITERRA e la rilevazione del debito verso l’associazione. Sono inoltre richiamati i conti GPA 24/042 e GPA 24/025 per il rimborso delle spese di esazione e dell’IVA. I conti sono riportati anche nell’allegato 2 con le relative denominazioni complete e abbreviate.
Durata della convenzione e clausole finali
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e validità fino al 31 dicembre 2004, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta con raccomandata A/R spedita entro il 30 giugno. È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, mentre ogni spesa o onere, anche fiscale, connesso alla convenzione resta a carico di ACLITERRA.
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