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Circolare

Circolare numero 33 del 17-2-2004

SOMMARIO: L’indennità per congedo parentale è erogabile, in caso di adozione e affidamento, indipendentemente dalle condizioni di reddito, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato per complessivi 6 mesi.Dopo il compimento dei 6 anni e fino al compimento degli 8 anni, il periodo di congedo parentale è indennizzabile per complessivi 6 mesi indipendentemente dalle condizioni reddituali se richiesto entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/afidato, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo 3 anni dall’ingresso. In caso di bambini che all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbiano un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo e a relativa indennità sono riconoscibili solo se il beneficio di cui trattasi sia richiesto per complessivi 6 mesi entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce e in parte modifica le istruzioni del paragrafo 7 della Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 in materia di congedo parentale per adozione o affidamento. Vengono precisati i criteri di spettanza dell’indennità per bambini fino a 6 anni, tra 6 e 8 anni e tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione/affidamento, distinguendo tra periodi indennizzabili senza limiti di reddito e periodi subordinati alla situazione reddituale. Viene inoltre aggiornato il modello di domanda per i lavoratori dipendenti e indicata la modulistica da usare per le lavoratrici autonome.

Congedo parentale in caso di adozione o affidamento: chiarimenti su indennità, limiti temporali e modulistica

Congedo parentale in caso di adozione o affidamento: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce un ulteriore esame della disciplina del congedo parentale in caso di adozione o affidamento, apportando alcune precisazioni che modificano parzialmente le istruzioni già contenute nel paragrafo 7 della Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003. L’intervento riguarda soprattutto la durata indennizzabile del congedo, i limiti legati all’età del minore e al tempo trascorso dall’ingresso in famiglia, nonché la modulistica da utilizzare per la domanda.

Quadro normativo richiamato

La disciplina è ricondotta all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, che prevede l’indennità pari al 30% della retribuzione, e all’art. 36 del medesimo decreto, che regola il congedo parentale nei casi di adozione o affidamento. La circolare interpreta tali disposizioni distinguendo tre fasce di età del minore e diversi effetti in base al momento in cui il congedo viene richiesto rispetto all’ingresso in famiglia.

Minori fino a 6 anni di età

Per i bambini adottati o affidati che non abbiano ancora compiuto 6 anni, l’indennità è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori. Tale periodo è fruibile fino al compimento del sesto anno di età del bambino.

Per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi e fino al limite complessivo di 11 mesi spettanti ai due genitori, l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali previste dalla normativa. Se il reddito supera i limiti stabiliti, il lavoratore conserva comunque il diritto al congedo, ma non all’indennità.

Minori tra 6 e 8 anni di età

La circolare precisa che il congedo parentale può essere fruito, in ogni caso, nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore. Ne deriva che, per i bambini tra i 6 e gli 8 anni, la disciplina varia a seconda del momento della richiesta.

Se il congedo è richiesto entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia:

  • l’indennità spetta senza considerare le condizioni reddituali per un massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori;
  • per i periodi oltre i 6 mesi, l’indennità è riconoscibile solo se sussistono i requisiti reddituali.

Se invece il congedo è richiesto dopo il decorso dei 3 anni dall’ingresso in famiglia:

  • qualsiasi periodo di congedo è indennizzabile solo subordinatamente alle condizioni reddituali;
  • in caso di superamento dei limiti di reddito, resta comunque il diritto al congedo, ma non all’indennità.

Minori tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o affidamento

Per i minori che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbiano un’età compresa tra 6 e 12 anni, il congedo parentale e la relativa indennità spettano solo se la richiesta è presentata entro 3 anni dall’ingresso in famiglia.

In tale ipotesi:

  • l’indennità spetta indipendentemente dal reddito per complessivi 6 mesi;
  • per i periodi eccedenti i 6 mesi, l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali.

Se la richiesta è effettuata dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia, né il congedo né l’indennità spettano, anche se ricorrono condizioni reddituali favorevoli.

Modulistica

La circolare allega il facsimile del mod. Ast. Fac., aggiornato e destinato ai soli lavoratori dipendenti. Per le richieste di congedo parentale delle lavoratrici autonome deve essere utilizzato il modello AST. FAC. LAV. AUT.; la versione aggiornata sarà successivamente resa nota alle Sedi mediante apposita circolare.

Punti principali

Bambini fino a 6 anni di età

Per adozione o affidamento, l’indennità pari al 30% della retribuzione prevista dall’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 151/2001 è riconoscibile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, indipendentemente dalle condizioni di reddito per un periodo complessivo di congedo parentale di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni del bambino. Per i periodi che eccedono i sei mesi, fino al limite complessivo di 11 mesi spettanti ai due genitori, l’indennità spetta solo se ricorrono le condizioni reddituali; in caso contrario il congedo resta fruibile, ma senza indennità.

Bambini tra 6 e 8 anni di età

Il congedo parentale può essere fruito, in ogni caso, nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore. Dopo i 6 anni e fino agli 8 anni, se la richiesta è presentata entro i 3 anni dall’ingresso, l’indennità spetta senza limiti di reddito per complessivi 6 mesi tra i due genitori e, per i periodi ulteriori, solo al ricorrere dei requisiti reddituali. Se invece la richiesta interviene dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia, qualsiasi periodo è indennizzabile solo subordinatamente alle condizioni reddituali; se il reddito supera i limiti, permane solo il diritto al congedo, senza indennità.

Bambini tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o affidamento

Per i minori che al momento dell’adozione o dell’affidamento abbiano un’età compresa tra 6 e 12 anni, il congedo parentale e la relativa indennità spettano soltanto se richiesti entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia. In tal caso, l’indennità spetta indipendentemente dal reddito per complessivi 6 mesi, oppure subordinatamente alle condizioni reddituali per i periodi eccedenti i 6 mesi. Se la richiesta è presentata oltre i 3 anni dall’ingresso, né il congedo né l’indennità spettano, neppure se ricorrono condizioni reddituali favorevoli.

Modulario aggiornato

È allegato il facsimile del mod. Ast. Fac., riservato ai soli lavoratori dipendenti, aggiornato secondo le nuove indicazioni. Per le richieste di congedo parentale delle lavoratrici autonome deve invece essere utilizzato il modello AST. FAC. LAV. AUT., la cui versione aggiornata sarà comunicata successivamente alle Sedi.

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