Circolare numero 31 del 17-2-2004
SOMMARIO: PER - STRUTTURE TERRITORIALI - AI SENSI DELLA NORMATIVA IN OGGETTO, SI DEVONO INTENDERE LE DIREZIONI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI E TUTTE LE AGENZIE SITE IN LOCALITÀ SEDE DI TRIBUNALE O DI SEZIONE DI TRIBUNALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali uffici debbano essere considerati "strutture territoriali" ai fini delle notifiche degli atti giudiziari previste dagli articoli 42–44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003. Viene richiesto alle Direzioni Regionali di informare formalmente i Presidenti di Corte d’appello e di Tribunale sulla localizzazione e sulle competenze territoriali delle strutture periferiche interessate, con invio per conoscenza alla Direzione Centrale Organizzazione e al Coordinamento Generale Legale. Si sottolinea inoltre che la mancata notifica presso la struttura competente comporta nullità rilevabile d’ufficio e che ogni variazione dei bacini d’utenza deve essere comunicata tempestivamente e attuata secondo la procedura già disciplinata dalla deliberazione consiliare n. 309/2001 e dalla circolare n. 22/2002.
Notifica degli atti giudiziari alle strutture territoriali dell’Istituto e comunicazione delle competenze territoriali
Notifica degli atti giudiziari alle strutture territoriali dell’Istituto
La circolare interviene sulle novità procedurali introdotte dagli articoli 42–44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e fornisce indicazioni operative per l’individuazione delle strutture dell’Istituto destinatarie delle notifiche degli atti giudiziari. L’obiettivo è garantire che le notifiche avvengano presso l’ufficio territorialmente competente, evitando vizi di nullità.
Ambito di applicazione e definizione delle strutture territoriali
Ai fini della normativa richiamata, per "strutture territoriali" devono intendersi:
- le Direzioni Provinciali;
- le Direzioni Subprovinciali;
- tutte le Agenzie situate in località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale, come riportato nell’Allegato n. 1.
Questa qualificazione è rilevante per individuare correttamente la struttura presso cui devono essere notificati gli atti giudiziari diretti all’Istituto.
Comunicazioni alle autorità giudiziarie
Per consentire alle autorità giudiziarie di individuare con precisione le strutture periferiche competenti, ciascuna Direzione Regionale deve trasmettere una comunicazione ufficiale ai Presidenti di Corte d’appello e di Tribunale. Nella comunicazione devono essere indicati:
- la localizzazione delle strutture periferiche dell’Istituto operanti nel distretto e nel circondario;
- le relative competenze territoriali.
La stessa comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, alla Direzione Centrale Organizzazione e al Coordinamento Generale Legale.
Conseguenze della notifica irregolare
La circolare richiama espressamente la gravità della previsione normativa, che commina la nullità, rilevabile d’ufficio, nel caso in cui la notifica degli atti di cui all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003 non sia effettuata presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne deriva la necessità di una corretta e aggiornata individuazione delle sedi competenti.
Variazioni dei bacini di utenza e aggiornamento delle competenze
Eventuali modifiche dei bacini di utenza delle strutture dell’Istituto devono essere comunicate tempestivamente all’autorità giudiziaria competente, poiché tali variazioni incidono sull’individuazione della struttura destinataria delle notifiche.
La circolare ribadisce inoltre che le modifiche dei bacini di utenza devono essere effettuate secondo la procedura prevista dalla Deliberazione Consiliare n. 309 del 4/12/2001 e dalla circolare n. 22 del 23/01/2002, le quali demandano al Direttore Generale il potere di modificare la competenza territoriale delle Agenzie.
Punti principali
Definizione di "strutture territoriali"
Ai fini della normativa richiamata, per "strutture territoriali" si intendono le Direzioni Provinciali e Subprovinciali, nonché tutte le Agenzie ubicate in località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale, come individuate nell’Allegato n. 1.
Comunicazione alle autorità giudiziarie
Le Direzioni Regionali devono comunicare ufficialmente ai Presidenti di Corte d’appello e di Tribunale la localizzazione delle strutture periferiche dell’Istituto operanti nel distretto e nel circondario, specificando le relative competenze territoriali, così da consentire l’individuazione del corretto destinatario delle notifiche.
Invio per conoscenza agli uffici centrali
La medesima comunicazione deve essere trasmessa, per conoscenza, alla Direzione Centrale Organizzazione e al Coordinamento Generale Legale.
Nullità della notifica e obbligo di corretto indirizzo
La circolare richiama la previsione normativa secondo cui la notifica degli atti di cui all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003 deve avvenire presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati; in caso contrario, la notifica è nulla e la nullità è rilevabile d’ufficio.
Variazioni dei bacini d’utenza
Eventuali modifiche dei bacini di utenza delle strutture dell’Istituto devono essere tempestivamente comunicate all’autorità giudiziaria competente, per evitare incertezze sulla corretta individuazione della sede destinataria degli atti.
Procedura per la modifica della competenza territoriale
Le variazioni dei bacini di utenza devono seguire la procedura prevista dalla Deliberazione Consiliare n. 309 del 4/12/2001 e dalla circolare n. 22 del 23/01/2002, che attribuiscono al Direttore Generale il potere di modificare la competenza territoriale delle Agenzie.
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