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Circolare

Circolare numero 10 del 20-02-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le retribuzioni convenzionali valide per il 2004, fissate dal decreto 30 gennaio 2004, per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Indica gli importi per i settori industria cinematografica e spettacolo, precisa l’ambito soggettivo di applicazione e ricorda l’esclusione di alcune categorie. Inoltre disciplina la regolarizzazione delle eventuali differenze contributive dovute da gennaio 2004, con termini, modalità di compilazione dei modelli e codici da utilizzare.

Retribuzioni convenzionali 2004 per lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale

Retribuzioni convenzionali 2004 per lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale

La circolare dell’ENPALS comunica gli importi delle retribuzioni convenzionali validi per il 2004 e le modalità operative per l’adeguamento delle contribuzioni già versate. Il contenuto si colloca nel quadro dell’art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398.

Presupposto normativo e decorrenza

Viene richiamato il decreto 30 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, con il quale sono state determinate per l’anno 2004 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali hanno efficacia:

  • dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004;
  • fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004.

Ambito di applicazione

La circolare precisa che il calcolo della contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali, nonché la riduzione di dieci punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro, riguarda esclusivamente:

  • i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale;
  • i lavoratori italiani trasferiti dal territorio nazionale;
  • quando l’attività è svolta per l’esecuzione di opere commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.

Resta esclusa l’applicazione della disciplina:

  • al personale artistico non compreso nella tabella degli importi;
  • alle categorie di lavoratori per le quali non risultino vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Importi delle retribuzioni convenzionali

Per il 2004 la circolare riporta, per i settori industria cinematografica e spettacolo, i seguenti valori mensili:

Industria cinematografica

  • Figure professionali di massimo livello (7° livello): € 3.365,44
  • Figure professionali intermedie (6° livello A e B): € 2.834,20
  • Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello): € 2.529,21
  • Maestranze qualificate (3° e 4° livello): € 2.403,89
  • Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello): € 1.974,69
  • Operai generici: € 1.819,41
  • Generici cinematografici: € 1.732,91

Spettacolo

  • Impiegati direttivi: € 1.917,01
  • Impiegati con funzioni direttive: € 1.721,81
  • Impiegati di concetto: € 1.565,99
  • Impiegati d’ordine: € 1.416,27
  • Operai specializzati: € 1.526,62
  • Operai: € 1.339,74
  • Professori d’orchestra: € 1.819,41
  • Artisti del coro: € 1.374,68
  • Tersicorei: € 1.630,88
  • Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale: € 1.356,39

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le imprese che, a partire da gennaio 2004, abbiano assolto gli obblighi contributivi utilizzando le retribuzioni convenzionali stabilite dal precedente decreto ministeriale 13 gennaio 2003 devono versare le differenze contributive a debito per ciascun periodo interessato entro il 16 aprile 2004, data coincidente con la scadenza del versamento della contribuzione relativa al mese di marzo 2004.

La regolarizzazione riguarda quindi i periodi in cui siano state applicate retribuzioni convenzionali non più aggiornate rispetto al decreto 30 gennaio 2004.

Modalità operative di regolarizzazione

La regolarizzazione deve essere effettuata secondo le disposizioni vigenti tramite il modello 031/RC1, che deve essere compilato integralmente nei quadri A e B e sostituisce il mod. 031/R relativo ai singoli mesi da regolare.

Nel campo riservato alle "comunicazioni impresa" deve essere riportata la dicitura:

  • "regolarizzazione retribuzioni convenzionali DM 30.1.04"

Inoltre, nella compilazione del modello 031/RC1 devono essere indicati:

  • il periodo di riferimento, ad esempio gennaio 2004;
  • tutti i dati anagrafici dell’impresa;
  • la casella che segnala la presentazione del nuovo modello a variazione di precedenti denunce (Sez. 1);
  • nel quadro B, il codice agevolazione EE.

Versamento del conguaglio

Il relativo conguaglio deve essere versato senza aggravio di somme aggiuntive mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici causale contributo:

  • CCLS, per i contributi correnti dei lavoratori dello spettacolo;
  • CCSP, per i contributi correnti degli sportivi professionisti.

La circolare aggiunge che, nella redazione del mod. 031/CM, da presentare entro il 25/04/03, devono essere trascritti direttamente gli importi corretti contenuti nella circolare.

Punti principali

Pubblicazione del decreto e periodo di validità

È richiamato il decreto 30 gennaio 2004, pubblicato nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 2004, che determina per l’anno 2004 le retribuzioni convenzionali ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla L. n. 398/1987. Le retribuzioni valgono dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2004 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004.

Importi delle retribuzioni convenzionali

La circolare riporta le retribuzioni convenzionali per i settori industria cinematografica e spettacolo. Per l’industria cinematografica: figure professionali di massimo livello (7° livello) € 3.365,44; figure intermedie (6° livello A e B) € 2.834,20; assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello) € 2.529,21; maestranze qualificate (3° e 4° livello) € 2.403,89; aiuti attività tecniche e professionali (2° livello) € 1.974,69; operai generici € 1.819,41; generici cinematografici € 1.732,91. Per lo spettacolo: impiegati direttivi € 1.917,01; impiegati con funzioni direttive € 1.721,81; impiegati di concetto € 1.565,99; impiegati d’ordine € 1.416,27; operai specializzati € 1.526,62; operai € 1.339,74; professori d’orchestra € 1.819,41; artisti del coro € 1.374,68; tersicorei € 1.630,88; personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale € 1.356,39.

Ambito di applicazione soggettivo

Il calcolo della contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali e la riduzione di dieci punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro si applicano esclusivamente ai lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da esso per svolgere opere commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari. La disciplina non si applica al personale artistico non incluso nella tabella e alle categorie di lavoratori per le quali non risultano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le imprese che, dal mese di gennaio 2004, abbiano versato contributi sulla base delle retribuzioni convenzionali del precedente decreto ministeriale 13 gennaio 2003 devono regolarizzare le differenze contributive a debito per ciascun periodo interessato entro il 16 aprile 2004, in coincidenza con la scadenza del versamento della contribuzione relativa al mese di marzo 2004.

Modalità di regolarizzazione e compilazione dei modelli

La regolarizzazione va effettuata con il mod. 031/RC1, compilato integralmente nei quadri A e B, in sostituzione del mod. 031/R relativo ai singoli mesi da regolare. Nello spazio "comunicazioni impresa" deve essere inserita la dicitura "regolarizzazione retribuzioni convenzionali DM 30.1.04". Nel modello devono essere indicati il periodo di riferimento, tutti i dati anagrafici dell’impresa, la casella che segnala la variazione di precedenti denunce (Sez. 1) e, nel quadro B, il codice agevolazione EE.

Versamento del conguaglio e indicazioni operative

Il conguaglio deve essere versato senza aggravio di somme aggiuntive tramite mod. F24, usando i codici causale contributo CCLS per i contributi correnti dei lavoratori dello spettacolo oppure CCSP per i contributi correnti degli sportivi professionisti. La circolare ricorda inoltre che, nella redazione del mod. 031/CM, da presentare entro il 25/04/03, devono essere trascritti direttamente gli importi corretti indicati nella circolare.

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