Sentenza n. 6833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14772/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per la mancata aggiudicazione ed esecuzione dei lotti di un accordo quadro per servizi di customer care
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza del TAR e il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata esclusione del RTI System House, dalla conseguente mancata aggiudicazione in favore di Abramo e dall'esecuzione dei lotti da parte di altri operatori. Deduceva, in particolare: 1) l'erroneità della sentenza per avere escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane, sostenendo che negli appalti pubblici la responsabilità sarebbe oggettiva e prescinderebbe dalla colpa della stazione appaltante; 2) l'erroneità della statuizione secondo cui la mancata richiesta di subentro avrebbe interrotto il nesso causale, non avendo Abramo alcun onere di formulare tale domanda e avendola comunque proposta nel precedente giudizio di appello; 3) l'erroneità della valutazione di mancata prova del danno. L'appellante domandava il ristoro del mancato utile relativo ai lotti 1 e 2, anche per il periodo di proroga, degli oneri di riqualificazione del personale e del danno curriculare, chiedendo altresì l'esibizione dei buoni d'ordine e della documentazione relativa ai servizi effettivamente richiesti ed eseguiti.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, anche nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria ex lege conseguente all'impossibilità di eseguire in forma specifica il giudicato, l'assenza di colpa dell'amministrazione non esaurisce l'indagine: devono comunque sussistere il nesso causale e l'antigiuridicità della condotta, nonché l'assenza di una causa di giustificazione. Nel caso concreto, Poste Italiane aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR che aveva annullato l'esclusione di System House e gli atti consequenziali, e tale comportamento era doveroso, essendo la sentenza ancora esecutiva anche per effetto della rinuncia di Abramo alla domanda cautelare. Mancava quindi l'antigiuridicità della condotta dell'amministrazione e non sorgeva l'obbligazione risarcitoria. Il motivo relativo all'onere di chiedere il subentro non è stato ritenuto decisivo: la questione non avrebbe comunque modificato la valutazione sull'assenza di nesso causale e sulla presenza della causa di giustificazione. È stata inoltre esclusa la fondatezza delle censure sulla prova e quantificazione del danno. Il mancato utile integrale non può essere riconosciuto senza la dimostrazione che mezzi e maestranze siano rimasti inutilizzati o non altrimenti utilizzabili, potendosi presumere, in difetto, l'aliunde perceptum vel percipiendum. Inoltre, Abramo aveva sottoscritto un contratto relativo al lotto 1 per la residua durata di sei mesi, circostanza non considerata nella domanda risarcitoria ai fini dell'an e del quantum. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
affinché sorga il rimedio di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a. [...] è necessario e al tempo stesso sufficiente che l’impossibilità di ottenere in forma specifica l’esecuzione del giudicato sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta non risulti assistita da una causa di giustificazione
L'obbligazione risarcitoria ex lege per l'impossibilità di eseguire il giudicato richiede comunque il nesso causale tra condotta e impossibilità, nonché l'assenza di una causa di giustificazione.
art. 2043 c.c.
La responsabilità [...] è pur sempre riconducibile al generale paradigma della responsabilità da fatto illecito o aquiliana ex art. 2043 Cod. civ.
La responsabilità risarcitoria, anche quando qualificata come ex lege, mutua dalla responsabilità aquiliana il requisito dell'antigiuridicità della condotta.
art. 1227 c.c.
scelta processuale teoricamente idonea [...] ad integrare un concorso di colpa ex art. 1227 Cod. civ.
La rinuncia alla domanda cautelare può rilevare, secondo il giudice, ai fini del concorso colposo del danneggiato, pur non costituendo la ratio decisiva del rigetto.
art. 30 c.p.a.
È richiamato tra le norme invocate dall'appellante in materia di domanda risarcitoria e onere probatorio.
art. 121 c.p.a.
È richiamato dall'appellante con riferimento alla tutela conseguente all'illegittima aggiudicazione e al subentro.
art. 122 c.p.a.
È richiamato dall'appellante con riferimento agli effetti dell'illegittima aggiudicazione e alla sorte del contratto.
art. 124 c.p.a.
È richiamato dall'appellante in relazione alla tutela risarcitoria e al subentro negli appalti pubblici.
art. 1226 c.c.
È richiamato dall'appellante in tema di liquidazione equitativa del danno.
art. 2043 c.c.
È richiamato dall'appellante quale base generale della responsabilità aquiliana.
Massime di principio
- L'obbligazione risarcitoria ex lege prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. per l'impossibilità di eseguire in forma specifica il giudicato non prescinde da tutti i requisiti dell'illecito: devono sussistere il nesso causale tra la condotta del soggetto obbligato e l'impossibilità di esecuzione e l'antigiuridicità della condotta, salva una causa di giustificazione.
- L'esecuzione, da parte della stazione appaltante, di una sentenza amministrativa di primo grado ancora esecutiva costituisce comportamento doveroso e giustificato; l'eventuale successiva riforma della sentenza non rende automaticamente antigiuridica la condotta amministrativa né fonda, da sola, una responsabilità risarcitoria.
- Anche quando sia certa l'illegittimità dell'aggiudicazione e il diritto all'aggiudicazione in favore dell'impresa, il mancato utile integrale richiede la prova che mezzi e maestranze siano rimasti inutilizzati o non fossero altrimenti utilizzabili; in difetto opera la presunzione di riutilizzo o riutilizzabilità secondo l'ordinaria diligenza, con conseguente applicazione dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
- La quantificazione del danno da mancata aggiudicazione deve considerare i vantaggi o le utilità effettivamente conseguiti dall'impresa, compresa l'eventuale successiva stipulazione ed esecuzione, anche parziale, del contratto relativo alla commessa controversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →