Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14626/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del parere negativo emanato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, prot. n. MIC| MIC_SABAP-VT-EM_UO3|05/06/2026|0009524-P del 05.06.2026, con il quale è stata negata l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato in adiacenza dell’esistente e posa in opera di una recinzione in pali di legno con interposta rete metallica a delimitazione del terreno di proprietà; - della Determinazione del Settore n. 5 Tecnico del Comune di Canino n. 128 del 10.06.2026, recante diniego e conclusione definitiva con esito negativo del procedimento relativo alle istanze unificate di Permesso di Costruire e Autorizzazione Paesaggistica; - della Determinazione del Settore n. 5 Tecnico del Comune di Canino n. 64 del 08.04.2026, recante conclusione negativa della conferenza di servizi; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202608671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza, determinazione comunale di diniego delle istanze unificate di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, e determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo alla realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato e di una recinzione, nonché gli atti comunali conclusivi e prodromici del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Il medesimo complesso di atti era già stato impugnato dalla stessa società con un precedente ricorso, iscritto al RG n. 8663/2026, notificato e depositato nella stessa giornata, ma in orario antecedente rispetto al ricorso RG n. 8671/2026. Il Ministero ha eccepito, in sostanza, l'inammissibilità del secondo ricorso; la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame e della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, ravvisando una situazione di litispendenza rispetto al precedente ricorso RG n. 8663/2026, avente il medesimo oggetto e proposto dalla stessa parte. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, la litispendenza deriva dalla combinazione della notificazione e del deposito del ricorso; poiché il precedente ricorso era stato depositato in orario antecedente, il secondo non poteva costituire un'autonoma impugnazione degli stessi atti. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero della cultura, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti; nulla è stato disposto nei confronti del Comune, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, tra cui, nel caso concreto, i profili di inammissibilità derivanti dalla duplicazione del ricorso.

  • art. 29 c.p.a.

    Individuato nell'epigrafe quale base dell'azione di annullamento proposta dalla società.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la proposizione di un secondo ricorso avente il medesimo oggetto, tra le stesse parti, è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, quando il primo ricorso abbia già perfezionato la litispendenza.
  • La litispendenza nel processo amministrativo si perfeziona mediante la combinazione della notificazione e del deposito del ricorso; tra ricorsi notificati e depositati nella stessa giornata, prevale quello il cui deposito risulta effettuato per primo.
  • La duplicazione dell'impugnazione dello stesso atto non può essere utilizzata per instaurare un autonomo giudizio, ferma la necessità di avvalersi degli strumenti processuali previsti per integrare o modificare le censure nel giudizio già pendente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiAbuso del diritto e del processoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.