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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 3470 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRAP- presupposto di imposta- autonoma organizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del presupposto impositivo dell’IRAP previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. L’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e quando impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per svolgere l’attività senza organizzazione oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre la soglia di un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

La decisione

La sentenza enuncia i criteri interpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9451/2016. L’accertamento concreto dell’esistenza dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e non illogica. Dal testo fornito non risultano indicati né l’esito specifico del ricorso né l’eventuale annullamento o conferma dell’imposta.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    La norma richiede, per l’applicazione dell’IRAP al lavoratore autonomo o al professionista, la presenza di un’autonoma organizzazione. Secondo i criteri richiamati, essa sussiste se il contribuente è responsabile della struttura organizzativa e utilizza beni o personale oltre il livello minimo necessario allo svolgimento personale dell’attività.

Massime di principio

  • Il solo esercizio di un’attività professionale o autonoma non determina automaticamente l’assoggettamento all’IRAP: occorre verificare concretamente la presenza di un’autonoma organizzazione.
  • L’IRAP tende a non essere dovuta quando il professionista opera personalmente, con beni strumentali minimi e senza personale, oppure con un solo collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive o di segreteria.
  • L’utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o il ricorso non occasionale a personale con mansioni superiori a quelle meramente esecutive può integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione.
  • La valutazione è principalmente fattuale e spetta al giudice di merito; in Cassazione può essere censurata solo nei limiti dei vizi riconoscibili nella motivazione.
  • Per valutare casi analoghi è necessario esaminare l’effettiva struttura dell’attività, il ruolo del contribuente, il valore e la funzione dei beni strumentali e natura, continuità e mansioni del personale impiegato.

Testo integrale

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