Ordinanza n. 2031/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli prot. n. 0160507 del 17/04/2026, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2023/178294, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era fondato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sull'inutile decorso del termine di otto giorni richiamato dall'Amministrazione e sugli accertamenti relativi al rapporto di lavoro originario, effettuati dopo un lungo lasso di tempo. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto che il ritardo nella conclusione della procedura di rilascio del nulla osta non era a lui imputabile e che, nel frattempo, aveva reperito una diversa opportunità lavorativa, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, conseguendo redditi adeguati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale, gli estremi per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il consistente ritardo nella conclusione della procedura presupposta non fosse imputabile al ricorrente; ha ritenuto che il decorso del termine di otto giorni non potesse, di per sé, giustificare le conseguenze particolarmente gravose sostenute dall'Amministrazione, anche perché il ritardo era dipeso in parte da un contegno omissivo dell'Autorità procedente. L'Amministrazione, dopo essere rimasta inerte per diverso tempo, avrebbe irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea del decorso temporale. Il Collegio ha inoltre considerato che gli accertamenti sul rapporto originario erano stati svolti solo tardivamente, quando il ricorrente aveva già trovato un'altra occupazione, prima a termine e poi stabile, con flussi reddituali adeguati. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari all'esito della sommaria delibazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione conclude tardivamente una procedura presupposta e il ritardo non è imputabile all'interessato, non può automaticamente porre a carico di quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo.
- Il mero decorso di un termine breve, quale quello di otto giorni richiamato dall'Amministrazione, non giustifica di per sé l'adozione di conseguenze amministrative particolarmente gravose, soprattutto quando il ritardo procedimentale sia stato determinato anche dall'inerzia dell'Autorità procedente.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di una revoca di un nulla osta al lavoro, assumono rilievo sia la non imputabilità del ritardo al cittadino straniero sia la sopravvenuta disponibilità di un'altra stabile opportunità lavorativa, documentata da adeguati redditi.
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