Circolare INAIL n. 27 del 28 marzo 1991
Verifica anagrafica dei titolari di rendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone una verifica anagrafica dei titolari di rendita, da svolgersi in concomitanza con la rivalutazione delle prestazioni economiche con effetto dal 1° luglio 1991. Il Servizio meccanizzazione invierà nel mese di ottobre 1991 i moduli 170 I-mecc. o 171 I-mecc. ai titolari di rendita diretta e ai superstiti, che dovranno restituirli compilati anche in caso di semplice conferma dei dati. In caso di mancata restituzione è prevista la sospensione immediata della rendita. Il termine ultimo per la restituzione è fissato al 28 febbraio 1992. Per i residenti all’estero si applicano le modalità della circolare n. 44/1985; sono abrogate le disposizioni della circolare n. 23/1985.
Verifica anagrafica dei titolari di rendita
Verifica anagrafica dei titolari di rendita
La circolare disciplina le modalità di verifica anagrafica dei titolari di rendita INAIL, da svolgersi in parallelo con la rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 1991. L’intervento mira ad aggiornare la posizione anagrafica dei reddituari e a garantire la corretta gestione dei trattamenti, prevedendo una procedura meccanizzata con adempimenti puntuali per gli uffici e per gli interessati.
Ambito di applicazione e destinatari
La verifica riguarda tutti i titolari di rendita diretta e i superstiti. Per tali soggetti il Servizio meccanizzazione invierà nel mese di ottobre 1991 il modulo 170 I-mecc. o il modulo 171 I-mecc. autoimbustante, contenente rispettivamente la "situazione anagrafica e prospetto quote integrative" oppure la "situazione anagrafica e prospetto aventi diritto".
Obblighi degli interessati
I destinatari sono tenuti a restituire il modulo alla Sede competente per la parte che li riguarda, sia nel caso di conferma dei dati sia nel caso di variazione della situazione anagrafica. La circolare evidenzia inoltre che il modulo reca l’avvertenza sull’obbligo di restituzione e sulla conseguenza della mancata risposta, ossia la sospensione immediata della rendita.
In caso di variazione dei dati anagrafici, gli interessati possono allegare al modulo il certificato di stato di famiglia, quale documentazione utile a supporto della modifica dichiarata.
Termini e sanzioni
Il termine per la restituzione è fissato in modo improrogabile al 28 febbraio 1992. La mancata restituzione comporta la sospensione immediata della rendita, secondo quanto espressamente indicato nella circolare.
Modalità operative interne
L’allegato n. 1 detta le modalità operative della procedura. Il Servizio meccanizzazione deve inviare direttamente agli interessati i moduli 170 I-mecc. o 171 I-mecc. entro il 30/10/1991 e, entro la stessa data, elaborare e stampare il tabulato con i dati relativi ai moduli spediti, trasmettendolo alle singole Unità operative.
L’Unità operativa Area assicurativa deve:
- ricevere i moduli non recapitati dal servizio postale e sistemarli secondo le diverse situazioni;
- trasmettere alle Consorelle competenti la documentazione dei casi non in gestione;
- annotare sul tabulato le risposte via via pervenute;
- confrontare la situazione familiare dei reddituari con i dati presenti negli archivi magnetici;
- effettuare le variazioni necessarie secondo le regole della procedura meccanizzata delle rendite;
- inserire in pratica la documentazione che ha determinato la variazione;
- conservare i moduli in ordine di numero di rendita in apposito raccoglitore;
- sospendere i casi per i quali non sia pervenuta risposta;
- trasmettere alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione i dati relativi all’operazione, insieme alle normali variazioni;
- riattivare i casi sospesi se successivamente pervenga comunque la conferma dell’esistenza in vita.
Reddituari residenti all’estero e disposizioni abrogate
Per i reddituari residenti all’estero la verifica anagrafica continua a svolgersi secondo le modalità previste dalla circolare n. 44/1985. La circolare abroga inoltre le disposizioni contenute nella circolare n. 23/1985.
Punti principali
Finalità della verifica anagrafica
La Direzione generale dispone la verifica anagrafica dei reddituari in occasione delle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche con effetto dal 1° luglio 1991, al fine di aggiornare e confermare la situazione anagrafica dei titolari di rendita.
Invio dei moduli ai titolari di rendita
Nel mese di ottobre 1991 il Servizio meccanizzazione invierà ai titolari di rendita diretta e ai superstiti i moduli 170 I-mecc. o 171 I-mecc. autoimbustanti, recanti rispettivamente la dicitura "situazione anagrafica e prospetto quote integrative" oppure "situazione anagrafica e prospetto aventi diritto".
Obbligo di restituzione e sanzione
I moduli dovranno essere restituiti alla Sede competente, per la parte interessata, sia in caso di conferma sia in caso di variazione dei dati segnalati. La circolare prevede espressamente la sospensione immediata della rendita in caso di mancata restituzione.
Documentazione in caso di variazioni
Qualora emergano variazioni della situazione anagrafica, gli interessati possono allegare al modulo il certificato di stato di famiglia, a supporto delle modifiche dichiarate.
Termine di restituzione
La restituzione dei moduli deve avvenire improrogabilmente entro il 28 febbraio 1992.
Gestione delle variazioni e sospensioni
Le eventuali variazioni della situazione anagrafica e la sospensione del pagamento dei ratei di rendita devono essere segnalate con le consuete modalità della specifica procedura meccanizzata. Il dettaglio operativo è rinviato all’allegato n. 1 della circolare.
Reddituari residenti all’estero
Per i reddituari residenti all’estero la verifica anagrafica continua ad essere effettuata secondo le modalità già previste dalla circolare n. 44/1985.
Abrogazioni
Sono abrogate le disposizioni impartite con la circolare n. 23/1985.
Modalità operative dell’allegato
L’allegato n. 1 disciplina la ripartizione dei compiti tra Servizio meccanizzazione e Unità operativa Area assicurativa: invio dei moduli e del tabulato entro il 30/10/1991, gestione dei moduli non recapitati, annotazione delle risposte, confronto dei dati familiari con gli archivi magnetici, effettuazione delle variazioni sulla procedura meccanizzata, archiviazione dei moduli, sospensione dei casi senza risposta, trasmissione dei dati alla Direzione generale e riattivazione dei casi sospesi quando pervenga la conferma dell’esistenza in vita.
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