Sentenza del 13/12/2019 n. 32860 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di classamento con cui l'Amministrazione aveva attribuito ai due immobili una rendita catastale superiore a quella proposta mediante procedura DOCFA. In Cassazione deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità o tardività dell'appello dell'Ufficio, l'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni, la carenza di delega del firmatario, la mancata sottoscrizione della scheda di valutazione e il difetto di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Agenzia, poiché l'avviso di ricevimento riportava una data di spedizione asseverata dal timbro postale. Ha considerato infondato il motivo relativo alla specificità dell'appello e al difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente e che l'Ufficio avesse indicato i criteri di stima diretta utilizzati. I motivi relativi alla delega di firma e alla sottoscrizione della scheda sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle entrate 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53
Nel processo tributario disciplinano, tra l'altro, la costituzione in giudizio e i requisiti dell'appello. La Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la documentazione postale prodotta dall'Agenzia.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine annuale per impugnare le sentenze, quando non sia prevista la notificazione della sentenza. L'appello è stato ritenuto tempestivo perché la spedizione risultava provata dal timbro postale.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo avere rilevato un'omessa pronuncia, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Art. 111, comma 2, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo orienta l'interpretazione delle norme processuali e può giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione senza rinvio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone alla parte soccombente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'appello è notificato per posta, l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione se la data di spedizione è certificata con timbro o attestazione meccanografica dell'ufficio postale; una semplice annotazione manuale non è normalmente sufficiente.
- Le eccezioni e i motivi già dedotti in primo grado devono essere riproposti in appello in modo chiaro, specifico e riconoscibile. Il generico richiamo a precedenti censure o a lettere non spiegate può comportare l'inammissibilità.
- Un avviso di classamento è adeguatamente motivato quando indica i criteri concreti utilizzati dall'Amministrazione per determinare la rendita, anche mediante stima diretta e applicazione di coefficienti di rivalutazione, consentendo al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- In Cassazione non è sufficiente denunciare genericamente l'omessa pronuncia del giudice d'appello: occorre indicare con precisione quale domanda o eccezione sia stata trascurata e dimostrare che essa era stata effettivamente riproposta nel giudizio d'appello.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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