Sentenza del 21/02/2019 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione della rendita catastale dell'immobile - Applicazione dell'art. 1, co. 335, della l. n. 311/2004 - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste - Mancanza di adeguata motivazione - L'Agenzia delle Entrate si limita alle usuali considerazioni generiche - Nessuna controdeduzione sulle caratteristiche dell'immobile, né in ordine alle unità prese a raffronto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta e l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. L’Agenzia delle Entrate si era limitata a formulare considerazioni generiche, senza fornire specifiche controdeduzioni sulle caratteristiche dell’immobile né sulle unità prese a confronto. Ne consegue l’annullamento dell’atto di revisione della rendita catastale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revisione della rendita catastale disposta ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, deducendo l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione. L’atto non esplicitava in modo puntuale le ragioni della revisione e non indicava adeguatamente gli elementi concreti posti a fondamento del nuovo classamento, comprese le caratteristiche dell’immobile e le unità immobiliari utilizzate come termine di raffronto. Inoltre, l’Agenzia non aveva efficacemente contestato la perizia giurata prodotta dal contribuente.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
Revisione della rendita catastale degli immobili situati in microzone comunali caratterizzate da significativa variazione del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali.
La revisione della rendita catastale deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica, idonea a rendere comprensibili le ragioni della variazione applicata al singolo immobile. Non sono sufficienti richiami generici alla revisione della microzona o alla comparazione con altri immobili.
Massime di principio
- Un avviso di revisione della rendita catastale deve indicare in modo specifico le ragioni della variazione e gli elementi utilizzati per determinare la nuova rendita.
- Il semplice richiamo alla revisione della microzona o a generiche differenze nei valori immobiliari non è sufficiente se non è accompagnato da una concreta analisi delle caratteristiche dell’immobile interessato.
- L’amministrazione deve spiegare quali unità immobiliari siano state utilizzate per il raffronto e perché risultino effettivamente comparabili.
- Una perizia tecnica di parte non contestata in modo puntuale dall’Agenzia può rafforzare la censura di difetto di motivazione dell’avviso.
- In situazioni analoghe, l’atto può essere impugnato quando non consenta al contribuente di comprendere il percorso logico e tecnico seguito dall’amministrazione per determinare la nuova rendita.
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