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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5877 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARI - Presupposto - Possesso o detenzione dei locali - Pluralità di possessori o detentori - Vincolo di solidarietà - Pagamento da parte del proprietario in mancanza di esplicito accollo - Rilevanza - Accertamento - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni relativo alla TARI/TARES per gli anni 2009-2014, per complessivi 11.348,05 euro, sostenendo che il tributo riferito all'intero appartamento, inclusa la porzione da lui utilizzata, era già stato integralmente pagato dal comproprietario dell'immobile. AMA sosteneva invece che il contribuente, quale detentore dell'immobile in forza di un contratto di locazione, fosse personalmente tenuto al pagamento, anche perché non risultava iscritto alla TARI e il contratto non prevedeva un esplicito accollo del tributo da parte del proprietario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Pur riconoscendo che il possessore o detentore è il soggetto passivo della TARI e che, in caso di pluralità di possessori o detentori, l'obbligazione è solidale, la Commissione ha ritenuto decisivo che, per le annualità 2009-2014, il tributo fosse già stato integralmente pagato dal proprietario dell'immobile. Un ulteriore accertamento nei confronti del contribuente avrebbe prodotto un indebito oggettivo a favore dell'ente impositore. AMA è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 641 e 642, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga tali locali o aree; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

    Il soggetto passivo della TARI è il possessore o detentore dell'immobile, indipendentemente dal titolo della detenzione. Quando vi sono più soggetti obbligati, l'obbligazione è solidale; tuttavia, il pagamento integrale del tributo da parte di uno degli obbligati estingue l'unica obbligazione tributaria e impedisce una seconda richiesta per le medesime annualità.

  • Art. 17, decreto legislativo n. 472/1997

    Richiamato quale base normativa per l'irrogazione delle sanzioni contenute nell'avviso di accertamento impugnato.

  • Art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 507/1993

    Richiamato da AMA in relazione all'obbligo di collaborazione e denuncia dell'occupazione dell'immobile, la cui omissione avrebbe consentito il ricorso a presunzioni per determinare la superficie imponibile.

  • Art. 2729 del codice civile

    Richiamato dall'ente impositore quale fondamento del possibile utilizzo di presunzioni semplici per ricostruire la superficie occupata in assenza di denuncia.

  • Art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 156/2015

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

    In assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, le spese seguono la soccombenza; pertanto, l'ente risultato perdente è stato condannato a rifondere le spese di lite.

Massime di principio

  • La TARI nasce dal possesso o dalla detenzione di un immobile idoneo a produrre rifiuti, quindi anche il proprietario, il locatario o altro detentore può essere soggetto passivo.
  • In presenza di più possessori o detentori, l'obbligazione è unica e solidale: l'ente può rivolgersi a ciascun obbligato, ma non può pretendere due volte lo stesso tributo per le medesime annualità.
  • Il pagamento integrale effettuato da uno dei soggetti obbligati può liberare anche gli altri, purché sia dimostrato che riguarda lo stesso immobile, le stesse annualità e l'intero tributo dovuto.
  • L'assenza di un esplicito accollo contrattuale da parte del proprietario non consente all'ente di pretendere nuovamente una somma già integralmente versata per quel periodo.
  • Chi contesta un accertamento deve documentare il pagamento già effettuato, producendo ricevute, dichiarazioni e ogni elemento idoneo a collegare il versamento all'immobile e alle annualità contestate.
  • Pagamenti relativi ad annualità diverse da quelle oggetto dell'accertamento non incidono sulla controversia: la verifica deve essere limitata ai periodi indicati nell'avviso.
  • L'omessa denuncia TARI può giustificare l'accertamento e il ricorso a presunzioni per determinare la superficie, ma non legittima una duplicazione del tributo già integralmente riscosso.

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