Cassazione Penale, Ordinanza n. 04693/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per il fatto oggetto di imputazione. Con il primo motivo si contestava la motivazione della condanna, sostenendo che essa fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa; con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e, per il primo, anche non specifici perché meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al merito delle censure, ha affermato che la persona offesa può fondare da sola l'affermazione di responsabilità, purché il giudice valuti con motivazione adeguata credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del narrato; ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato sulla base della condotta reiterata dell'imputato.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa
Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non richiedono il riscontro previsto per le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati di reato connesso; possono da sole sorreggere la condanna se il giudice verifica con motivazione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del racconto.
art. 62-bis c.p.
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, prova sufficiente della responsabilità penale dell'imputato, purché il giudice dia conto in motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- La regola di corroborazione prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si estende automaticamente alla persona offesa, anche quando questa sia costituita parte civile.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
- Una condotta reiterata dell'imputato può legittimare il diniego delle attenuanti generiche se valutata come elemento ostativo rilevante nella complessiva ponderazione del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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