Cassazione Civile, Ordinanza n. 31903/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di verifiche tecniche, rettificava il classamento di alcune unità immobiliari di proprietà dei contribuenti, ripristinando la categoria A/7 in luogo della A/4 proposta dai medesimi tramite procedura DOCFA. I contribuenti impugnavano gli atti e la Commissione tributaria regionale accoglieva gli appelli, annullandoli per asserito difetto di motivazione: secondo il giudice di merito, gli avvisi si limitavano a comunicare il nuovo classamento senza spiegare le ragioni dello scostamento rispetto alla proposta DOCFA e senza dare conto delle controdeduzioni dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, sostenendo che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e operi solo una diversa valutazione tecnica del valore del bene; con il secondo deduceva violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il rilievo dell'Ufficio, secondo cui per ottenere un nuovo classamento sarebbe stata necessaria un'istanza di rettifica e non la procedura DOCFA, costituiva mera difesa e non eccezione in senso stretto, quindi non soggetta al divieto di domande/ eccezioni nuove in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che la CTR, pur richiamando correttamente i precedenti in tema di motivazione degli avvisi DOCFA, non ha verificato il punto decisivo, cioè se l'Ufficio avesse disatteso gli elementi fattuali indicati dai contribuenti oppure avesse solo espresso una diversa valutazione tecnica degli stessi fatti: solo nel primo caso sarebbe stata necessaria una motivazione più approfondita. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che il rilievo dell'Amministrazione sulla necessità dell'istanza di rettifica non integrava un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, quindi ammissibile in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro per censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3 L. 241/1990
È indicato tra le norme sulla motivazione degli atti amministrativi richiamate dall'Agenzia.
art. 7 L. 212/2000
È richiamato come disposizione sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 2, comma 1-septies, D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993
È la base normativa della procedura DOCFA e del classamento catastale richiamata dalla Corte per il regime motivazionale dell'avviso.
art. 4 D.M. 701/1994
È richiamato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA, rilevante per il contenuto della motivazione dell'atto di classamento.
art. 2-quater D.L. 564/1994
È richiamato nel secondo motivo come norma del sistema catastale/procedimentale invocata dall'Agenzia.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
È interpretato nel senso che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese.
art. 112 c.p.c.
È richiamato a sostegno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ultrapetizione.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato tramite procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Se invece l'Ufficio disattende gli elementi fattuali posti a base della proposta del contribuente, l'avviso deve contenere una motivazione più approfondita e specificare le differenze riscontrate, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Nel giudizio tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè fatti giuridici estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fiscale; le difese che si limitano a contrastare le deduzioni dell'avversario restano ammissibili.
- Quando il giudice di merito richiama un principio di diritto già consolidato, deve verificare in concreto quale sia stato il fondamento del diverso classamento, distinguendo tra divergenza sui fatti e diversa valutazione tecnica degli stessi fatti; la mancanza di tale verifica integra errore di diritto.
- In materia DOCFA, la sufficienza della motivazione non dipende solo dalla forma dell'atto, ma dal rapporto tra proposta del contribuente e ragioni effettive del disallineamento operato dall'Ufficio.
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