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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24297/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio abbreviato il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile di lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un'arma da taglio, con esiti di guarigione in venti giorni, e del porto ingiustificato della stessa arma, applicando la continuazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche: secondo il ricorrente il giudice aveva valorizzato in modo del tutto generico la buona condotta processuale dell'imputato, senza specificarne il contenuto, in assenza di dichiarazioni confessorie, e senza poter attribuire rilievo alla scelta del rito abbreviato, già premiata ex lege con la riduzione di pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha affermato la proponibilità del ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenza di condanna non appellabile e ha ribadito che, quando si controverte sulle attenuanti generiche, la loro concessione deve essere sorretta da motivazione positiva e non può derivare da formule generiche o da automatismi. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale, limitata al richiamo del corretto comportamento processuale, è stata giudicata inadeguata; inoltre la scelta del rito abbreviato non può essere valorizzata ulteriormente come indice favorevole, poiché comporta già una riduzione di pena per legge. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 608 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione del Pubblico ministero è ammissibile avverso sentenza di condanna non appellabile.

  • art. 593, comma 1, c.p.p.

    l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

    Delimita i casi in cui il P.M. può appellare le sentenze di condanna; fuori da tali ipotesi, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Per le sentenze inappellabili del giudice di merito il ricorso per cassazione del P.M. può investire tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., compresi i vizi di motivazione.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Sono deducibili i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione positiva che dia conto degli elementi favorevoli valorizzati dal giudice.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze deve essere sorretto da adeguata motivazione sui dati ritenuti prevalenti.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è espressione di potere discrezionale che deve essere motivato nei suoi presupposti.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice deve richiamare, anche sinteticamente, gli elementi di fatto considerati preponderanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute per automatismo né si presumono: la loro concessione richiede una motivazione positiva che indichi quali elementi concreti del fatto o della شخصية dell'imputato giustificano il beneficio.
  • La motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione quando sia meramente apparente, generica, illogica o frutto di arbitrio; è invece insindacabile se coerente e ancorata agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere ulteriormente valorizzata come indice autonomo di meritevolezza ai fini delle attenuanti generiche, poiché essa è già premiala ex lege con una riduzione di pena.
  • Nei casi di sentenza di condanna non appellabile, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione e dedurre tutti i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., incluso il vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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