Ordinanza n. 3110/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria dei vincitori del concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali - mancato riconoscimento titolo di riserva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori del concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, con mancato riconoscimento del titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito e la graduatoria del concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, lamentando il mancato riconoscimento di un titolo di riserva. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non espone in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti, né individua specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori o idonei, potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur riservando alla fase di merito ogni valutazione sui profili critici in rito, ha ritenuto che il pregiudizio denunciato non presentasse, allo stato sommario della cognizione cautelare, i caratteri necessari della gravità e irreparabilità. L’eventuale accoglimento del ricorso nel merito consentirebbe infatti di adottare i provvedimenti conseguenziali relativi al corretto collocamento in graduatoria, all’immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera. Il giudice ha bilanciato tale situazione con le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio amministrativo. Contestualmente ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami per l’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. Ha stabilito termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per effettuare la notificazione e di ulteriori dieci giorni per depositarne la prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l’improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell’omessa notificazione o del mancato deposito della prova dell’adempimento nei termini perentori fissati dal giudice.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata collocazione utile in una graduatoria concorsuale non presenta necessariamente i caratteri della gravità e irreparabilità quando l’eventuale accoglimento del ricorso consenta ancora il corretto collocamento in graduatoria, l’immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico possono concorrere a escludere la sussistenza del periculum in mora, quando la posizione del candidato possa essere adeguatamente reintegrata all’esito del giudizio di merito.
- Nel giudizio concernente una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati, vincitori o idonei, che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento della domanda del ricorrente.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e gli indirizzi individuali sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, indicando gli elementi necessari a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati e le modalità per seguirne lo svolgimento.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova devono essere effettuati nei termini perentori stabiliti dal giudice; l’inosservanza può determinare l’improcedibilità del ricorso.
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