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Ordinanza

Ordinanza n. 719/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 305 del 17/11/2025, successivamente notificata, recante ripristino dello stato dei luoghi per le opere rilevate alla via Ponte Carmiano n. 21, relativamente al compendio immobiliare identificato al Catasto al foglio 8 particella 26 sub 3, 4 e 5, 1687 (ex 1414 Sub 1), 1688 (ex 1413 Sub 1), 1689 (ex 1412 Sub 1) e 1690; - nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui la relazione UTC prot. n. 40193 del 27/11/2024;

Giustizia amministrativa202601069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una pluralità di opere abusive site in un compendio immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 305 del 17 novembre 2025, chiedendone la sospensione cautelare, nonché la relazione dell'UTC posta a fondamento dell'atto. La contestazione riguarda opere abusive individuate in diverse particelle catastali, comprese opere ulteriori rispetto a precedenti accertamenti. La parte ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la pendenza di una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 per circa 500 mq. e ha richiamato una domanda di accertamento di conformità presentata il 16 febbraio 2026, relativa a interventi dichiarati come realizzati l'8 giugno 2007. In sede cautelare, il TAR ha valutato la rilevanza della pretesa identità tra gli abusi oggetto delle domande di sanatoria e quelli contestati nell'ordinanza, nonché l'incidenza della pluralità delle opere sul complessivo intervento edilizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie rilevante che gli abusi contestati siano riconducibili a un più ampio compendio immobiliare: la valutazione dell'abuso e della sanzione demolitoria deve considerare complessivamente le opere e le loro interazioni, senza una parcellizzazione artificiosa. Ha inoltre osservato che, in presenza di manufatti abusivi non ancora sanati o condonati, la presentazione della domanda di condono non legittima il completamento, la trasformazione o l'ampliamento delle opere, poiché l'illiceità permane sino alla sanatoria. L'ordinanza sembra riferirsi agli abusi specificamente elencati nella relazione UTC e ulteriori rispetto a quelli già accertati. La domanda di sanatoria presentata nel 2026 appare riferita a interventi dichiarati anteriori al sopralluogo del 2024, ma resta dubbia la loro coincidenza con gli abusi sanzionati. Anche ove tale identità fosse provata, la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non avrebbe effetto caducante sull'ordinanza di demolizione, determinandone soltanto la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino alla definizione dell'istanza; in caso di rigetto, l'esecuzione potrebbe riprendere. La sospensione è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È indicato quale fondamento della sanzione demolitoria applicata agli abusi edilizi contestati.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non caduca l'ordinanza di demolizione, ma ne determina temporaneamente l'inefficacia e l'ineseguibilità fino alla decisione sull'istanza.

Massime di principio

  • In presenza di una pluralità di opere abusive riconducibili a un più ampio intervento edilizio, l'abuso e la sanzione ripristinatoria devono essere valutati considerando complessivamente le opere e le loro interazioni; non è consentita la loro artificiosa parcellizzazione per sottrarre singole opere alla demolizione.
  • La presentazione di una domanda di condono edilizio relativa a manufatti abusivi non ancora sanati non autorizza il proprietario a completare, trasformare o ampliare tali manufatti; gli interventi ulteriori mantengono le caratteristiche di illiceità dell'opera principale fino all'eventuale sanatoria.
  • La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non produce l'effetto di caducare l'ordinanza di demolizione già adottata; essa ne determina soltanto la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino alla definizione dell'istanza, con ripresa dell'esecuzione in caso di rigetto.
  • Ai fini della sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione, la mera presentazione di domande di condono o di accertamento di conformità non è sufficiente quando non sia provata la coincidenza tra gli interventi oggetto delle istanze e quelli specificamente contestati dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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