Sentenza del 01/06/2016 n. 3440 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Costi legati a fatture emesse da controllante - Spese riaddebitate a controllata - Inerenza - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo. I costi sono stati considerati inerenti e quindi deducibili, poiché il contribuente ha fornito elementi idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità e il collegamento con l'attività aziendale. L'Ufficio, al contrario, non aveva fornito specifici elementi probatori sufficienti a dimostrare la falsità o l'inesistenza delle fatture.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei costi derivanti da fatture emesse dalla piccola azienda familiare controllante, costituita per coordinare le società del gruppo, e successivamente riaddebitati alla società controllata. L'Ufficio riteneva tali costi non deducibili, presumibilmente perché le fatture sarebbero state prive di effettività o non inerenti. Il contribuente ha invece dimostrato, mediante documentazione e una sentenza penale, che le prestazioni e i relativi costi erano reali, sostenuti nell'interesse dell'attività d'impresa e riaddebitati in forza di un'espressa previsione contrattuale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 109
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede, tra l'altro, che i costi siano effettivi, documentati e inerenti all'attività d'impresa. Nel caso esaminato, tali requisiti sono stati ritenuti dimostrati dal contribuente.
Cassazione n. 19489/2010
Richiamata come precedente in materia di prova dell'effettività e dell'inerenza dei costi dedotti.
Cassazione n. 16115/2007
Richiamata come precedente sui requisiti probatori necessari per contestare la deducibilità dei costi e l'effettività delle operazioni.
Cassazione n. 3305/2009
Richiamata come precedente in tema di inerenza e di onere dell'Amministrazione di fornire elementi concreti a sostegno della contestazione.
Massime di principio
- I costi sostenuti nell'ambito di rapporti infragruppo possono essere deducibili se sono effettivi, documentati, inerenti all'attività d'impresa e previsti da accordi o contratti coerenti con le prestazioni rese.
- La mera appartenenza delle società allo stesso gruppo o il riaddebito di costi da parte della controllante non rende automaticamente indeducibili le spese.
- Quando l'Amministrazione contesta la falsità o l'inesistenza delle fatture, deve fornire elementi probatori concreti e specifici; non è sufficiente una contestazione generica o basata soltanto sulla natura infragruppo dell'operazione.
- Il contribuente deve poter dimostrare l'effettività delle prestazioni e dei pagamenti attraverso contratti, fatture, documentazione contabile, criteri di ripartizione dei costi e ogni altro elemento idoneo a collegare la spesa all'attività esercitata.
- Una sentenza penale favorevole e la documentazione acquisita nel relativo procedimento possono costituire elementi probatori rilevanti anche nel giudizio tributario, pur dovendo essere valutate insieme agli altri elementi del caso.
- L'esistenza di una previsione contrattuale espressa per il riaddebito rafforza la prova della legittimità del costo, ma non sostituisce la necessità di dimostrare che le prestazioni siano realmente rese e utili o funzionali all'impresa.
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