Cassazione Civile, Sentenza n. 19510/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva insinuato allo stato passivo del fallimento un credito di € 4.383,79 relativo a quote di T.F.R. conferite ad un Fondo di Previdenza Complementare (F.P.C.). Il Tribunale aveva escluso il credito per mancata prova dell'atto costitutivo del Fondo e per non aver dimostrato se il conferimento del TFR fosse avvenuto per delegazione/mandato o per cessione del credito, con conseguente mancata legittimazione della lavoratrice all'insinuazione se si fosse trattato di cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato (22/01/2018) accogliendo i primi e terzi motivi di ricorso e rigettando il secondo. Ha affermato che il semplice riferimento al "conferimento" del TFR non esclude né automaticamente configura la cessione del credito: occorre accertare la volontà delle parti (se delegazione/mandato o cessione). In mancanza di prova di una cessione in favore del Fondo, il conferimento si configura, di regola, come mandato/delegazione; il mandato si scioglie con il fallimento del datore di lavoro (art. 78 l. fall.), per cui le quote accantonate ma non versate mantengono natura retributiva e la legittimazione ad insinuarsi allo stato passivo spetta al lavoratore. La Corte ha rinviato al Tribunale di Vicenza per nuovo esame, enunciando principi di diritto in merito alla distinzione tra natura retributiva delle quote accantonate e natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo una volta che le somme siano effettivamente versate.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
Regime dell'opposizione allo stato passivo: la Corte ha confermato che l'ammissione allo stato passivo non è automatica per mera mancata contestazione del curatore; il giudice continua ad avere poteri istruttori d'ufficio sulla verificazione.
art. 2751‑bis n.1 c.c.
Richiamato rispetto alla qualificazione dei crediti previdenziali; la Corte valuta se il credito riconosce natura privilegiata (previdenziale) solo quando si realizza la natura previdenziale.
art. 2120 c.c.
Norma sul trattamento di fine rapporto: la Corte distingue la natura retributiva delle quote accantonate (ancora presso il datore) rispetto alla natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo una volta che le somme siano versate.
d.lgs. 252/2005
art. 8, art. 11, art. 14 d.lgs. 252/2005
La disciplina delle forme pensionistiche complementari ammette varie modalità di finanziamento (contributi e conferimento TFR); il "conferimento" non determina automaticamente la cessione del credito: occorre accertare la volontà negoziale (delegazione/mandato o cessione). La prestazione del Fondo ha natura previdenziale una volta attuato il vincolo di destinazione.
d.lgs. 80/1992
Il Fondo di garanzia INPS può integrare i contributi omessi e viene surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi versati: ciò conferma la titolarità originaria del credito nei confronti del datore e la possibilità di surrogazione del Fondo di garanzia.
legge delega n. 243/2004
art. 1, lett. e), n. 8 legge n. 243/2004
Criterio direttivo della riforma della previdenza complementare che prefigura una contitolarità dei diritti alla contribuzione tra fondi e iscritti; la Corte utilizza la finalità legislativa per interpretare la disciplina di attuazione.
art. 1260 c.c.
Norma sulla cessione del credito futuro: la Corte distingue tra ipotesi di cessione (che trasferirebbe la titolarità al Fondo) e ipotesi di delegazione/mandato (in cui la titolarità resta al lavoratore fino al pagamento).
art. 1268 c.c.
Norma sulla delegazione di pagamento: la Corte verifica se il conferimento del TFR sia configurabile come delegazione (mandato) piuttosto che cessione.
art. 1269 c.c.
Rilevante per la qualificazione del rapporto (delegazione/mandato) che disciplina i rapporti trilaterali tra lavoratore, datore e fondo.
art. 78 legge fallimentare
Lo scioglimento del mandato in caso di fallimento del mandatario: la Corte richiama che il mandato si scioglie con la procedura concorsuale, ripristinando la disponibilità del mandante (lavoratore) sulle somme non versate.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23, comma 8‑bis D.L. 137/2020 conv. l. 176/2020
Norma procedurale che ha autorizzato il deposito di conclusioni scritte dal P.M. nel procedimento; qui citata per il deposito delle conclusioni favorevoli al ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 7 giugno 2023 n. 16116; Cass. S.U. 9 marzo 2015 n. 4684; Cass. s.u. 14 aprile 2022 n. 12209
L'orientamento giurisprudenziale recente è richiamato e confermato: la qualificazione del conferimento del TFR è determinante per la titolarità del credito; la Corte ha fatto proprio il principio che va accertata la volontà delle parti e che la natura previdenziale delle somme si realizza con il loro effettivo versamento al fondo.
Massime di principio
- Quando il lavoratore indica che quote di retribuzione/T.F.R. sono "conferite" a un fondo pensione, non si può presumerne automaticamente la cessione del credito: occorre verificare la volontà negoziale e la documentazione (atto costitutivo, regolamento del fondo, contratto di adesione).
- Se il conferimento è qualificabile come delegazione/mandato al datore di lavoro, il mandato si scioglie con il fallimento del datore (art. 78 l. fall.) e le quote accantonate ma non versate conservano natura retributiva: la legittimazione a insinuare il credito nello stato passivo spetta al lavoratore.
- Se invece risulta provata una cessione del credito in favore del Fondo (atto o clausole statutarie chiare), la legittimazione all'insinuazione può spettare al Fondo stesso; la prova documentale è essenziale.
- La natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo si realizza solo all'atto dell'effettivo versamento delle somme al Fondo; prima del versamento le somme restano, di regola, risorse retributive accantonate.
- In caso di omissione dei versamenti da parte del datore insolvente, il lavoratore può attivare il Fondo di garanzia INPS (art. 5 d.lgs. 80/1992), che può integrare i contributi omessi e surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del datore.
- In giudizio fallimentare il curatore o la contumacia non determinano automaticamente l'ammissione del credito: l'onere probatorio rimane a chi domanda l'ammissione e il giudice ha poteri istruttori per verificare natura e prova del credito.
- Documentazione utile da produrre: contratto/atto di adesione al fondo, statuto/regolamento del fondo, comunicazioni datoriali sul conferimento del TFR, estratti conto/posizione individuale del fondo, eventuali prove di cessione espressa del credito.
- Per tutela preventiva, il lavoratore che sceglie il conferimento al fondo dovrebbe ottenere e conservare prove scritte che chiariscano la natura dell'operazione (cessione vs. delegazione) e le modalità di versamento, per agevolare eventuali azioni in caso di insolvenza del datore.
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