Cassazione Civile, Ordinanza n. 08520/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda stipulato nell'aprile 2012 tra una società poi fallita, proprietaria dell'immobile e titolare dell'azienda, e una società affittuaria; nello stesso contesto le parti avevano concordato anche la cessione di beni mobili registrati per un corrispettivo da pagarsi entro l'anno successivo. Dopo la dichiarazione di fallimento della società affittante e dei soci, la curatela ha agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, e quindi di inopponibilità al fallimento, della scrittura del 30.04.2012, in subordine la nullità per difetto di forma o per illiceità della causa/oggetto. In via consequenziale ha chiesto la condanna dell'affittuaria al pagamento del credito residuo relativo a cessioni di magazzino e veicoli, oltre interessi di mora. Il Tribunale ha accolto la domanda di inefficacia e ha condannato la società affittuaria al pagamento di una somma inferiore a quella domandata; la Corte d'appello ha confermato. La società affittuaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) vizi motivazionali e violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., contestando la certezza del credito del fallimento e la definitività dei controcrediti; (2) errata ricostruzione dei fatti e del quantum, con mancata considerazione delle osservazioni sul minore credito; (3) omessa motivazione sulla questione del TFR dei dipendenti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso e, quanto al terzo motivo, perché formulato come vizio motivazionale in una vicenda di doppia conforme, con conseguente preclusione del controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo stati adeguatamente riprodotti e localizzati nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti richiamati. Ha inoltre osservato che il terzo motivo, formulato come omessa motivazione, era comunque precluso dall'art. 348-ter c.p.c. perché la decisione di merito era una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela per ottenere l'inefficacia dell'accordo rispetto al fallimento; la Corte non entra nel merito della sussistenza dei presupposti, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 116 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del contratto e alla ricostruzione del credito; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità del ricorso.
art. 651 c.p.c. e seguenti
menzionato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione, poiché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
la Corte afferma che il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; il principio è soddisfatto solo se il ricorrente riproduce il contenuto dei documenti e degli atti su cui fonda le censure e ne indica specificamente la presenza e localizzazione nel fascicolo di merito.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale disposizione che consente di soddisfare l'autosufficienza anche mediante riferimenti idonei a identificare la fase processuale in cui i documenti e gli atti sono stati prodotti o formati.
art. 360, n. 5 c.p.c.
la Corte rileva che le censure di omesso esame/motivazione sono inammissibili nella fattispecie, essendo la causa decisa in doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
è applicato per escludere il controllo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente che invochi documenti o atti processuali deve riprodurne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove essi siano rinvenibili nel fascicolo di merito.
- La violazione dell'onere di specificità ex art. 366 c.p.c. comporta l'inammissibilità delle censure che si limitino a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove senza adeguata localizzazione degli atti richiamati.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base del medesimo percorso argomentativo, ricorre la c.d. doppia conforme e resta preclusa la deduzione in cassazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Le doglianze relative alla quantificazione del credito e alla lettura dei documenti non sono scrutinabili in cassazione se formulate in modo generico o meramente assertivo, senza trascrizione o precisa indicazione degli elementi decisivi.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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