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Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 1610 - Comm. Trib. Prov. Milano

Tares - Omessa denuncia occupazione - Accertamento - Mancato contraddittorio preventivo - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento sostenendo che fosse stato emesso senza il previo contraddittorio con il contribuente. In particolare, ha dedotto la violazione del diritto di partecipare al procedimento prima dell’adozione dell’atto impositivo.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. Il principio del contraddittorio preventivo opera, secondo la decisione, soltanto per i tributi armonizzati, categoria nella quale la Tares non rientra. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto indicare concretamente quali elementi avrebbe potuto dedurre in sede preventiva e dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un diverso risultato dell’accertamento. In assenza di tale prova, l’accertamento è rimasto valido.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria

    L’operatività del principio del contraddittorio preventivo si ravvisa nell’ambito dei soli tributi armonizzati.

    Il contraddittorio preventivo non è stato ritenuto automaticamente applicabile alla Tares, poiché essa non è considerata un tributo armonizzato.

  • Tares

    La Tares non è riconducibile al novero dei tributi armonizzati.

    Per la decisione, l’assenza di un contraddittorio preventivo non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento Tares.

Massime di principio

  • Il mancato contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: occorre verificare se il tributo rientri tra quelli per i quali tale garanzia è obbligatoria.
  • Per i tributi non armonizzati, come la Tares secondo la decisione, la censura basata sull’assenza di contraddittorio è normalmente insufficiente se non è sostenuta da una specifica previsione normativa.
  • Il contribuente deve allegare e dimostrare in concreto quali osservazioni o documenti avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto modificare il contenuto dell’accertamento.
  • La semplice deduzione di una violazione procedurale non è sufficiente: è necessario dimostrare una concreta incidenza sul risultato dell’attività impositiva.

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