Cassazione Civile, Ordinanza n. 09689/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio tributario avverso atti di accertamento riferiti a una società e a più soci persone fisiche. Nel corso del giudizio di legittimità tutti i ricorrenti hanno chiesto la definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater). La Corte ha verificato, sulla base della memoria ex art. 380 c.p.c. e della documentazione depositata, che: per un ricorrente era stata presentata domanda di definizione con pagamento della prima rata; per un altro socio la posizione risultava definita con rottamazione di tutte le cartelle connesse all’accertamento e pagamento di tutte le rate; per un terzo socio erano state definite tutte le cartelle connesse all’accertamento con pagamento delle rate scadute; per la società la posizione risultava definita con rottamazione di tutte le cartelle connesse all’accertamento. Sulla base di tali adempimenti la parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, rilevando la sussistenza dei presupposti per la definizione della lite pendente. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio restassero a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha anche precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, norma applicabile solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
consente la definizione della lite pendente mediante rottamazione-quater; nel caso concreto gli adempimenti documentati hanno legittimato la richiesta di estinzione del giudizio.
d.l. n. 84 del 2025, convertito in l. n. 108 del 2025
prevede che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, siano necessari il pagamento della prima rata, il deposito della dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare ai giudizi e la produzione della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
art. 380 c.p.c.
richiama il procedimento camerale nel quale è stata depositata la memoria e la documentazione a sostegno della richiesta di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica in caso di estinzione del giudizio; opera solo quando l’impugnazione sia dichiarata infondata nel merito, inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria è definita con gli strumenti agevolativi previsti dalla legge e risultano documentati tutti gli adempimenti richiesti, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
- La definizione della lite pendente richiede, ai fini processuali, la prova del pagamento dovuto e della corretta formalizzazione dell’adesione, oltre alla comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09586/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →