Cassazione Penale, Ordinanza n. 20454/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per falsità ideologica in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico. Ha dedotto: 1) omessa notifica del decreto di citazione in appello, sostenendo di non aver ricevuto regolare avviso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria; 3) erroneità della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza, riproponendo doglianze in fatto già formulate in appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo smentito dagli atti, poiché l'imputato aveva eletto domicilio per le notifiche e, a seguito di vane ricerche, la notifica era stata eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; gli altri motivi sono stati considerati manifestamente infondati e/o non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi e privi di specifico confronto critico con la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla notifica del decreto di citazione era infondata perché la notifica al difensore era stata effettuata dopo vane ricerche presso il domicilio eletto dall'imputato; gli ulteriori motivi erano generici, ripetitivi e privi di specificità, risolvendosi in doglianze di merito non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 479 c.p.
norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna in appello.
art. 615-ter c.p.
norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna in appello.
art. 161, comma 4, c.p.p.
consente la notificazione al difensore quando, dopo la dichiarazione o elezione di domicilio, le ricerche presso il domicilio eletto hanno esito negativo.
Cassa delle ammende
destinazione della somma irrogata in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello è regolare quando l'imputato abbia eletto domicilio e, in caso di vane ricerche presso il domicilio indicato, la notificazione sia eseguita al difensore secondo la disciplina processuale.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il silenzio dell'imputato o la sua mancata partecipazione al giudizio non possono essere valorizzati come prova di colpevolezza; il giudice può tutt'al più rilevare che non siano state prospettate ipotesi alternative dei fatti da parte della difesa, purché la motivazione sia autonoma e non fondata su un'inferenza probatoria negativa dal silenzio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per genericità dei motivi, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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