Sentenza n. 374/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio Polizia Municipale n. 37 del 06/03/2026, avente ad oggetto l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in Stradicciola S. Croce; di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato ignoti ma richiamati per relationem dal provvedimento ivi inclusa la Delibera di Giunta Comunale n. 163/2026 ed il decreto sindacale 3/2026; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/7/2026: dell’ordinanza n. 144/2026 che ha confermato la n. 37/2026 impugnata con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nella Stradicciola S. Croce, successivamente confermata da una nuova ordinanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 37 del 6 marzo 2026, con cui il Comune di Gubbio aveva istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata nella Stradicciola S. Croce, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 144 del 4 giugno 2026, che aveva confermato il divieto con motivazione più ampia. Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del Codice della strada, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune avesse recepito acriticamente le richieste della Confraternita senza verificare la reale frequenza dell’occupazione della carreggiata e senza valutare alternative meno gravose, quali un divieto limitato a determinati giorni o orari, il disco orario o un’eccezione per i residenti. Ha inoltre lamentato la mancata dimostrazione dell’impossibilità di riservare posti ai residenti, la sproporzione del divieto, la disparità di trattamento rispetto a una strada vicina, la contraddittorietà tra il richiamo al pregio monumentale dell’area e il degrado dell’asfalto, l’eterodirezione dell’ordinanza da parte della Giunta comunale in violazione dell’art. 107 TUEL, nonché travisamento e violazione del PRG e dei vincoli paesaggistici e culturali. Con i motivi aggiunti ha dedotto anche abuso di potere e violazione del principio di lealtà in relazione all’adozione dell’ordinanza confermativa, chiedendo comunque di riconoscere la soccombenza virtuale del Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché la nuova ordinanza n. 144/2026 aveva rinnovato e confermato il divieto con motivazione più ampia e il ricorrente non aveva formulato specifiche pretese risarcitorie né indicato effetti lesivi autonomi, relativi al periodo di efficacia della prima ordinanza, non riconducibili al provvedimento sopravvenuto. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il Collegio ha ritenuto sussistenti valide ragioni di interesse pubblico: la chiesa, bene culturale e paesaggistico, costituisce polo di attrazione per visitatori, pellegrini e turisti, mentre la strada, lunga circa 18 metri, con andamento a imbuto e restringimento fino a 2,50 metri, è incompatibile con la sosta, che potrebbe impedire il transito dei mezzi di soccorso. La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico può giustificare anche la riduzione della sosta o la pedonalizzazione delle vie circostanti. Il Comune ha tuttavia dovuto considerare il sacrificio imposto ai residenti secondo il principio di proporzionalità; tale ponderazione è stata ritenuta adeguata perché erano disponibili parcheggi alternativi nelle vicinanze, inclusi spazi di sosta libera e un parcheggio pubblico gratuito, oltre alla successiva destinazione sperimentale alla sosta libera di parte del parcheggio dell’Ex Seminario. Il test di proporzionalità è stato superato poiché il divieto permanente era idoneo ad assicurare la costante percorribilità della strada e non risultavano misure alternative altrettanto efficaci, mentre i posti soppressi erano soltanto due o tre e il ricorrente non aveva documentato situazioni di grave difficoltà di deambulazione. È stata esclusa l’eterodirezione dell’ordinanza, ravvisandosi una normale dialettica tra organo politico, competente a impartire indirizzi, e dirigente, competente ad attuarli mediante la concreta ricognizione degli interessi e della situazione fattuale. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, per la diversa ampiezza della strada vicina e l’assenza di analoghe esigenze di tutela. Il degrado dell’asfalto e la carente illuminazione possono imporre ulteriori interventi comunali, ma non eliminano l’esigenza immediata di garantire la fruibilità e sicurezza del sito e non costituiscono misure alternative al divieto. Le spese sono state integralmente compensate, nonostante la presenza nel ricorso di citazioni giurisprudenziali inesistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non permane utilità concreta e attuale alla decisione; la nuova ordinanza confermativa ha fatto venir meno l’interesse all’esame del ricorso originario.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e istruttoria; le censure sono state ritenute infondate rispetto alla motivazione più ampia e circostanziata dell’ordinanza sopravvenuta.
art. 7 Codice della strada
Consente di stabilire limiti alla circolazione e alla sosta quando ricorrano esigenze di mobilità, sicurezza e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; il divieto permanente è stato ritenuto legittimo in presenza della necessità di mantenere sempre percorribile una strada stretta e di proteggere un sito culturale e paesaggistico.
art. 107 d.lgs. 267/2000
La distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione non impedisce all’organo politico di impartire direttive; il dirigente può attuarle mediante la propria valutazione concreta della situazione e degli interessi coinvolti.
art. 136, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004
La tutela paesaggistica dei borghi antichi e delle visuali panoramiche può supportare misure di riduzione della sosta o di pedonalizzazione delle vie pubbliche circostanti.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento che rinnova e conferma quello impugnato, con autonoma e più articolata motivazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario quando il ricorrente non deduca specifiche pretese risarcitorie o effetti lesivi autonomi riferibili al primo atto.
- I provvedimenti di limitazione della sosta adottati ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada possono essere fondati anche sulla tutela congiunta della sicurezza della circolazione, della mobilità e della fruibilità di beni culturali e paesaggistici; la tutela del bene può giustificare la riduzione della sosta o la pedonalizzazione delle aree circostanti.
- Il divieto permanente di sosta è proporzionato quando risulti necessario per assicurare la costante percorribilità di una carreggiata stretta e il transito dei mezzi di soccorso, non siano concretamente efficaci misure alternative meno restrittive e il sacrificio imposto ai residenti sia contenuto e compensato dalla disponibilità di parcheggi alternativi non eccessivamente distanti.
- Nel procedimento di adozione di ordinanze sulla circolazione, l’organo politico può impartire indirizzi e direttive, mentre il dirigente o responsabile del servizio conserva la competenza gestionale e può dare attuazione all’indirizzo sulla base della concreta ricognizione della situazione di fatto e degli interessi coinvolti.
- La disparità di trattamento non è configurabile tra strade diverse quando le rispettive caratteristiche fisiche e le esigenze di tutela della sicurezza, della circolazione o del patrimonio culturale non siano analoghe.
- Il degrado materiale di una strada può imporre all’amministrazione interventi manutentivi, ma non esclude, nell’immediato, l’adozione di un divieto di sosta necessario a garantire sicurezza, percorribilità e fruibilità di un sito culturale o paesaggistico.
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