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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16358/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestandone, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha denunciato: 1) omissione nell'esaminare e decidere espressamente sulla richiesta di assoluzione (art.530, comma 2 c.p.p.) formulata nel primo motivo di appello, nonostante la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice d'appello avrebbe reso inevitabile una pronuncia di proscioglimento oltre ogni ragionevole dubbio; 2) contrasto logico della motivazione, perché la Corte d'appello, pur avendo ricostruito la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo, non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato, creando una presunta contraddizione tra i punti decisivi della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente e analiticamente esaminato le censure relative alla dinamica del sinistro e alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art.589-bis, comma 7 c.p.; ha inoltre spiegato che la valutazione diversa dei fatti tra primo e secondo grado non costituisce contraddittorietà interna alla motivazione, posto che la rivalutazione critica delle dichiarazioni testimoniali e l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero sono compatibili con una motivazione logica e organica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma applicata per il reato di omicidio stradale; la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante di cui al comma 7 e ha escluso l'ipotesi prevista dal comma 8

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) - artt. 140, 141, 142, 143

    art.140 comma 1; art.141 commi 1,2,3; art.142 comma 2; art.143 comma 1

    Norme richiamate per individuare profili di colpa specifica (sorpasso, corsia di marcia, limiti di velocità, manovre pericolose). La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti violazioni riconducibili al conducente dell'imputato (es. velocità superiore ai limiti) e ha analizzato anche la condotta del conducente della controparte

  • art. 40, comma 8 C.d.S.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada relative alla condotta del conducente; indicato dal giudice di primo grado tra i profili di colpa dell'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo della censura in cassazione relativa alla motivazione; la Corte ha giudicato la censura infondata perché la motivazione della Corte d'appello è risultata completa e coerente

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiesta invocata dal ricorrente per ottenere assoluzione 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte d'appello ha valutato gli elementi probatori e non ha ritenuto sussistere il requisito per l'assoluzione, valutazione che la Cassazione ha ritenuto adeguata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sul valore della prova testimoniale e documentale: la Corte d'appello ha riconsiderato le dichiarazioni testimoniali e le conclusioni della consulenza tecnica del P.M. nella diversa valutazione della dinamica del sinistro

  • artt. 546 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso come riferimenti procedurali relativi alla motivazione e alla pronuncia in rito abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che i criteri procedurali fossero stati rispettati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte d'appello può rivalutare liberamente prova e dinamica dei fatti; una divergenza di valutazione tra primo e secondo grado non costituisce automaticamente contraddittorietà della motivazione.
  • Per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.530, comma 2 c.p.p. è necessario dimostrare che la colpevolezza non sussista 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; una rivalutazione tecnica che individua profili di colpa mantiene la condanna anche in presenza di concorso colposo di terzi.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve consistere in una contraddittorietà interna alla sentenza impugnata (proposizioni inconciliabili tra loro), non nella semplice diversa interpretazione dei medesimi fatti operata da giudici diversi.
  • La sussistenza di concorso di colpa di altro conducente non comporta automaticamente l'assoluzione dell'imputato: il giudice deve valutare separatamente i profili di responsabilità specifica di ciascun conducente.
  • In ipotesi di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria (art.616 c.p.p.); i ricorsi che non individuano vizi interni alla motivazione sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Se per alcune lesioni sussisteva un requisito di procedibilità a querela e questa è mancata ratione temporis, quelle posizioni possono essere estromesse dal processo per difetto di querela; occorre sempre verificare la procedibilità delle singole fattispecie lese.

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