Cassazione Penale, Sentenza n. 23663/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP dell'11/03/2025 che non aveva convalidato l'arresto di Oggiano e Foddai per il reato di furto (artt. 110, 624, 625 c.p.), aveva dichiarato incompetente il Tribunale di Sassari in favore di Tempio Pausania e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per difetto di urgenza. I fatti contestati: effrazione della finestra del ristorante "L'Uliveto" a Badesi la notte del 9/3/2025, sottrazione di circa 70 euro in monete e tentativo di forzare slot machine; fuga in auto (Peugeot 207) già segnalata per un precedente furto, rinvenimento sul veicolo di un martello da 2 kg, un borsellino con 70 euro in monete e indumenti corrispondenti a quelli ripresi dalle telecamere; Foddai aveva ammesso la responsabilità. Il GIP aveva ritenuto insussistente lo stato di quasi-flagranza e insufficienti gli elementi probatori (valutando le ammissioni come elemento non idoneo a giustificare l'arresto). Il PM ha impugnato sostenendo che gli elementi materiali e comportamentali configurano la quasi-flagranza e giustificano l'arresto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che l'arresto era legittimo in quanto si configurava la 'quasi flagranza': immediata percezione delle tracce e del loro collegamento con gli indagati (fuga dal luogo del delitto con auto del medesimo tipo già segnalata, possesso non giustificato di un martello idoneo all'effrazione, possesso di 70 euro in monete corrispondenti alla refurtiva, abbigliamento compatibile e ammissione dell'indagata). La Corte ha ritenuto errato il richiamo del GIP al precedente Ventrice nella misura in cui quel caso riguardava arresti fondati solo su dichiarazioni esterne e ha inoltre criticato il richiamo al criterio dell'art. 381, comma 4 c.p.p. (arresto non obbligatorio) nella fattispecie. La Corte ha altresì richiamato la normativa sugli artt. 380-382 c.p.p. e il principio secondo cui il giudice di convalida verifica la legittimità e la ragionevolezza dell'intervento della polizia giudiziaria e non procede a un giudizio sulle esigenze cautelari o sulla responsabilità definitiva.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
concorso di persone nel reato; impiego per qualificare la partecipazione di più indagati nel furto
Codice penale, art. 624
fattispecie del furto contestata agli indagati
Codice penale, art. 625 comma 1 numero 2
circostanza aggravante del furto richiamata; la presenza di aggravanti può incidere sulla valutazione dell'arresto in flagranza (anche ai fini dell'obbligatorietà)
Codice di procedura penale, art. 380
disciplina dell'arresto in flagranza e dei casi in cui l'arresto è obbligatorio; la Corte richiamando questa norma ha ritenuto applicabile l'obbligatorietà dell'arresto in presenza di talune aggravanti
Codice di procedura penale, art. 381
riguarda l'arresto non obbligatorio; la Corte ha ritenuto errato il richiamo del GIP a tale criterio nella specie, perché qui erano presenti elementi di quasi-flagranza
Codice di procedura penale, art. 382
definizione di flagranza e di 'quasi flagranza'; la Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui la quasi-flagranza può fondarsi sulla percezione immediata di tracce correlate all'indiziato
Codice di procedura penale, art. 27
richiamato in relazione alla richiesta di misura cautelare (rigettata dal GIP per difetto di urgenza)
Giurisprudenza: Sez. U. n. 39131 del 24/11/2015 (Ventrice)
precedente sulla nozione di 'quasi flagranza' che limita il valore decisivo delle sole dichiarazioni di terzi; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente perché nel caso erano presenti forti elementi materiali oltre a eventuali ammissioni
Massime di principio
- La 'quasi-flagranza' sussiste quando, subito dopo il reato, emergono tracce o circostanze direttamente collegabili all'indiziato (fuga inseguita, possesso di strumenti d'effrazione, possesso della refurtiva o di somma corrispondente per tipologia) anche in assenza della diretta percezione della commissione del fatto.
- In sede di convalida dell'arresto il giudice verifica la legittimità e la ragionevolezza dell'intervento della polizia giudiziaria (uso dei poteri discrezionali e sussistenza dei presupposti di legge), senza entrare nel merito della responsabilità o delle esigenze cautelari che sono valutazioni successive.
- Le ammissioni immediate dell'indagato sono rilevanti e possono integrare il quadro probatorio, ma non sono necessariamente indispensabili quando esistono tracce materiali e comportamentali connessi al reato.
- Il possesso immediato di strumenti idonei all'effrazione e di denaro/oggetti corrispondenti alla refurtiva costituisce un elemento probante particolarmente significativo per giustificare un arresto in quasi-flagranza.
- Non bisogna confondere la disciplina dell'arresto obbligatorio con i criteri di opportunità dell'arresto facoltativo: la presenza di circostanze aggravanti previste dal codice può rendere l'arresto in flagranza obbligatorio; viceversa, per l'arresto facoltativo la valutazione della pericolosità e della gravità è rilevante ma deve poggiare su elementi oggettivi.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è pertinente solo se le condizioni fattuali sono sovrapponibili; non è corretto negare la convalida quando esistono elementi materiali immediati che collegano gli indagati al reato, pur se in altri casi analogo pregresso abbia imposto esiti diversi.
- La mancata convalida per difetto di quasi-flagranza può essere annullata se la Corte ritiene che, ex ante, gli operanti avessero elementi oggettivi e immediati idonei a ritenere l'elevata probabilità che gli arrestati avessero appena commesso il reato.
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