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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Risoluzione del contratto - Fattura seguita da nota di credito - Operazioni oggettivamente inesistenti - Esclusione - Necessità di considerare l'intera vicenda fattuale sottostante e le caratteristiche dell'emittente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata esclusa: l'emissione della fattura di acconto e il suo successivo annullamento mediante nota di credito, effettuato entro l'anno a causa della risoluzione contrattuale, non integrano di per sé una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti. La vicenda deve essere valutata complessivamente, considerando il concreto svolgimento del rapporto contrattuale e l'effettiva operatività dell'emittente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva qualificato come fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente una fattura emessa a titolo di acconto e successivamente annullata tramite nota di credito, in seguito alla risoluzione del rapporto contrattuale. Il ricorrente sosteneva invece che la fattura riflettesse un'operazione reale, poi venuta meno, e che la successiva nota di credito rappresentasse la corretta conseguenza contabile e fiscale della risoluzione. La valutazione doveva tener conto dell'intera sequenza dei fatti e delle caratteristiche dell'emittente, ditta conosciuta e concretamente operativa sul mercato.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle note di variazione in diminuzione

    La risoluzione del contratto può giustificare l'emissione di una nota di credito, purché la variazione rifletta un effettivo venir meno, totale o parziale, dell'operazione o del corrispettivo.

  • Normativa sulle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

    La qualificazione di un'operazione come oggettivamente inesistente non può fondarsi esclusivamente sulla successiva emissione di una nota di credito; occorre dimostrare che l'operazione non sia mai stata realmente posta in essere.

Massime di principio

  • La presenza di una fattura seguita da una nota di credito non dimostra automaticamente l'inesistenza dell'operazione: deve essere verificata la causa concreta dell'annullamento.
  • In caso di risoluzione contrattuale, la nota di credito può costituire un ordinario strumento di rettifica fiscale, se coerente con la documentazione contrattuale e contabile.
  • La valutazione deve considerare l'intera vicenda fattuale, inclusi contratto, pagamenti, prestazioni, comunicazioni tra le parti e motivi della risoluzione.
  • L'effettiva operatività e la reputazione commerciale dell'emittente sono elementi indiziari rilevanti, anche se non escludono da soli ogni possibile irregolarità.
  • Per contestare un'operazione oggettivamente inesistente occorrono elementi concreti e convergenti che dimostrino l'assenza reale della prestazione o della cessione, non soltanto anomalie formali o il successivo annullamento della fattura.

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