L.R. Lazio 35/2003
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente:"Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti"(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 35 del 2003 modifica la l.r. 8/2001 sugli impianti di distribuzione di carburanti, introducendo nuovi articoli, sostituendo e integrando varie disposizioni e abrogando l’art. 20. Il testo fornito non consente di ricostruire il contenuto puntuale delle singole modifiche perché le parti sostanziali sono omissate.
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti di distribuzione di carburanti
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti di distribuzione di carburanti
La legge regionale del Lazio n. 35 del 2003 interviene sulla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8, recante le norme sugli impianti di distribuzione di carburanti. Il provvedimento aggiorna in più punti la disciplina vigente, introducendo nuovi articoli, sostituendo testi preesistenti e abrogando una disposizione specifica.
Oggetto dell’intervento normativo
L’atto ha natura prevalentemente modificativa e si inserisce nel quadro della regolazione regionale degli impianti di distribuzione di carburanti. La disciplina risultante è quella della l.r. 8/2001 come successivamente novellata dalla presente legge.
Interventi sulla struttura della legge regionale n. 8 del 2001
La legge introduce o modifica numerosi segmenti della normativa originaria, in particolare:
- integrazioni all’articolo 3;
- inserimento degli articoli 3 bis, 8 bis, 11 bis, 14 bis, 14 ter, 21 bis, 23 bis e 23 ter;
- modifiche agli articoli 4, 10, 16, 17, 19, 22, 26 e 27;
- sostituzione integrale degli articoli 12 e 17;
- abrogazione dell’articolo 20.
Effetti sulla disciplina sostanziale
Dal testo consolidato trasmesso non è possibile ricavare il contenuto letterale delle singole modifiche, poiché le parti normative sono omissate. Resta però chiaro che la legge ha inciso in modo esteso su:
- requisiti e condizioni per gli impianti;
- procedure amministrative e autorizzative;
- regole di esercizio e possibili adempimenti dei gestori;
- eventuali ipotesi di controlli, distanze, localizzazioni o regime transitorio, se previsti dalla legge originaria come modificata.
Abrogazione espressa
È espressamente abrogato l’articolo 20 della l.r. 8/2001. Per il resto, la legge non indica nel testo fornito ulteriori abrogazioni espresse.
Ambito territoriale e rilevanza pratica
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lazio. Poiché l’atto è del 2003, con contenuto modificativo di una normativa già esistente e con parti non disponibili nel testo fornito, il suo interesse pratico oggi è soprattutto storico-sistematico; la concreta applicazione dipende comunque dal testo vigente della l.r. 8/2001 come più volte modificata successivamente.
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