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Legge

L.R. Lazio 36/2003

Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 36/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’assessorato ai servizi sociali della Regione Lazio una Consulta permanente sulla disabilità e l’handicap, composta da rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore. Ne disciplina nomina, funzionamento, compiti consultivi e propositivi, nonché le spese di funzionamento e un fondo per attività informative, di studio e ricerca.

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap

Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap

La legge istituisce nella Regione Lazio un organismo consultivo permanente presso l’assessorato competente in materia di servizi sociali, con la finalità di favorire la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita collettiva e alla programmazione degli interventi regionali a loro favore.

Ambito di applicazione e finalità

La Consulta opera come sede stabile di consultazione sulle politiche regionali in favore delle persone disabili e delle persone con handicap. Il suo ruolo è quello di raccordare la Regione con il mondo associativo e del volontariato che opera nel settore, promuovendo la partecipazione, l’integrazione sociale e l’approfondimento dei problemi connessi alla disabilità.

Composizione

La Consulta è composta da rappresentanti delle seguenti categorie:

  • associazioni previste dalla legge regionale n. 58 del 1990 e successive modifiche;
  • organizzazioni iscritte all’albo previsto dalla legge regionale n. 24 del 1983 e successive modifiche;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 29 del 1993 e successive modifiche, purché abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap da almeno due anni al momento della richiesta di designazione;
  • associazioni e coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale n. 22 del 1999 e successive modifiche, purché abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap da almeno due anni al momento della richiesta di designazione.

Le organizzazioni o associazioni che rientrino in più categorie designano comunque un solo rappresentante.

Costituzione, designazioni e rinnovo

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni dei componenti devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta dell’amministrazione regionale. Decorso il termine, la Consulta può essere comunque costituita sulla base delle designazioni pervenute, purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a) e b).

I rappresentanti sono rinnovati ogni tre anni. La seduta di insediamento è convocata dall’assessore competente in materia di servizi sociali entro 60 giorni dalla costituzione.

Organizzazione interna e funzionamento

Nella seduta di insediamento la Consulta elegge un comitato direttivo, composto dal presidente e da non più di 14 componenti, cui sono attribuiti i compiti previsti dal regolamento interno.

La Consulta disciplina autonomamente il proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di problemi della disabilità e dell’handicap.

La partecipazione è gratuita. Ai componenti non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per le sedute della Consulta e del comitato direttivo, secondo la misura prevista per i dipendenti regionali.

Le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e servizi sociali devono convocare almeno due volte l’anno audizioni della Consulta su problematiche di particolare rilievo relative a disabilità e handicap. La Regione mette inoltre a disposizione locali e strumenti operativi necessari al funzionamento dell’organismo.

Compiti della Consulta

La Consulta:

  • esprime pareri sui programmi regionali di intervento in favore delle persone disabili e sugli atti regionali relativi all’inserimento e all’integrazione lavorativa, nonché sugli altri atti che abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell’handicap;
  • formula proposte per interventi a favore delle persone disabili, in particolare per favorirne l’integrazione sociale;
  • promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e handicap, nonché iniziative di prevenzione e di comprensione civile;
  • formula proposte di studio e ricerca sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone disabili.

Aspetti finanziari

La spesa per i compensi e i rimborsi previsti per la partecipazione alla Consulta rientra nello stanziamento del capitolo regionale dedicato alle spese di funzionamento di commissioni, comitati e organi consultivi, riferito all’esercizio 2003.

Per le iniziative della Consulta di cui alle attività informative, di studio e ricerca è istituito un apposito capitolo di spesa nell’UPB H41, denominato “Fondo per attività informative, di studio e ricerca sui problemi della disabilità e dell’handicap”, con stanziamento di euro 40.000,00.

Deprecazione/attualità

L’atto non risulta espressamente abrogato nel testo fornito, ma disciplina un organismo consultivo permanente istituito nel 2003 con riferimenti finanziari originariamente riferiti all’esercizio 2003 e a un contesto normativo ormai datato; per tale ragione è qualificabile come sostanzialmente obsoleto ai fini applicativi attuali.

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