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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08853/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile INPS ha impugnato la sentenza di proscioglimento pronunciata dalla Corte di appello di Roma ai sensi dell'art. 576 c.p.p., deducendo violazione di legge (art. 606, comma 2, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 316-ter c.p., sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente escluso la rilevanza penale della condotta perché aveva valutato gli importi dei singoli ratei dell'assegno sociale invece di considerare la fattispecie come reato unitario a condotta protratta e dunque cumulare la somma complessivamente indebitamente percepita, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite (sent. n. 11969/2025).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente dell'art. 573 c.p.p. (la parte civile si era costituita prima del 30/12/2022) e richiamato l'orientamento costituzionale e delle Sezioni unite secondo cui, una volta formatosi il giudicato di proscioglimento/assoluzione, il giudice dell'impugnazione non può rimettere in discussione la responsabilità penale. In caso di proscioglimento per estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice che decide sui soli interessi civili deve valutare la responsabilità secondo i parametri del diritto civile (art. 2043 c.c.) applicando la regola del "più probabile che non" e non lo standard penalistico. Poiché la parte civile ha basato il motivo su una rilettura della responsabilità penale, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata dalla parte civile (appropriazione indebita di somme pensionistiche). La Corte ha ricordato che, benché esistano pronunce che considerano la condotta unitariamente nel tempo, la valutazione della rilevanza penale non può essere nuovamente effettuata nel giudizio di impugnazione per soli interessi civili una volta formatosi il giudicato di proscioglimento

  • art. 573 cod. proc. pen. (testo previgente alla riforma del 2022)

    "[L]’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale"

    Applicabile al caso perché la parte civile si era costituita prima del 30/12/2022; implica che il giudice dell'impugnazione decide secondo le forme del processo penale ma, per ragioni costituzionali e convenzionali, non può riesaminare la responsabilità penale già intangibile, dovendo invece applicare criteri civilistici quando il reato è estinto

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Regola la impugnazione proposta dalla parte civile per ottenere l'annullamento delle statuizioni civili: il ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma

  • art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla parte civile per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto che, alla stregua del giudicato penale, non sia consentito dedurre inosservanza della legge penale in questo tipo di impugnazione per soli interessi civili

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    art. 33 (introduzione art. 573, comma 1-bis)

    La riforma ha introdotto la regola del trasferimento dell'azione di danno al giudice civile per le costituzioni di parte civile successive al 30/12/2022; nel caso concreto tale norma non si applica perché la costituzione della parte civile è antecedente

  • art. 27 Cost., art. 6 CEDU, art. 48 CDFUE e direttiva 2016/343/UE

    Richiamati a supporto del principio della presunzione di innocenza: implicano che il giudice non può nel procedimento di impugnazione per soli interessi civili riesaminare la colpevolezza penale già esclusa

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità civile extracontrattuale: la Corte ha stabilito che, dopo proscioglimento per estinzione del reato, il giudice deve valutare la domanda risarcitoria secondo i parametri civilistici (illecito aquiliano) e lo standard probatorio del "più probabile che non"

Massime di principio

  • Se la parte civile si è costituita prima del 30/12/2022 si applica la disciplina previgente (art. 573 c.p.p.) e non la regola della riforma Cartabia che trasferisce l'azione al giudice civile.
  • Una volta formatosi il giudicato penale di proscioglimento o assoluzione, il giudice dell'impugnazione per soli interessi civili non può riesaminare la responsabilità penale dell'imputato.
  • Quando il reato è estinto e la pronuncia penale è divenuta intangibile, il giudice che decide sui soli interessi civili deve accertare l'illecito secondo i criteri del diritto civile (art. 2043 c.c.), applicando lo standard probatorio "più probabile che non".
  • Non è ammissibile, nell'impugnazione per soli interessi civili dopo un proscioglimento, dedurre violazione o errata applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p. al fine di rimettere in discussione la colpevolezza penale.
  • Le esigenze di tutela della presunzione di innocenza (Cost., CEDU, normativa UE) limitano la capacità del giudice penale di riformulare un giudizio di colpevolezza già escluso; le questioni risarcitorie devono essere inquadrate e decise secondo parametri civilistici.
  • Per casi successivi alla riforma (costituzioni dopo 30/12/2022) occorre verificare il trasferimento dell'azione al giudice civile; in tali ipotesi la strategia processuale della parte civile e i mezzi di impugnazione cambiano.

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