Cassazione Civile, Ordinanza n. 08848/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussori)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 70.000 in favore di uno dei fideiussori, fondato sulla pretesa surrogazione ex art. 1203 c.c. nei diritti della banca dopo la conclusione di una transazione a saldo e stralcio con l'istituto di credito. I ricorrenti sostenevano che, in base alla scrittura transattiva, la banca li avesse espressamente surrogati nei confronti degli altri fideiussori per la metà del debito, e che la corte d'appello avesse errato nell'interpretare le clausole dell'accordo, in particolare gli artt. 4, 6 e 10, violando gli artt. 1260, 1201 e 1203 c.c. e i criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c. A loro avviso la surroga parziale o cessione parziale del credito era stata pattuita e il credito azionato era quindi azionabile verso gli altri garanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo unico investiva in realtà una valutazione di merito sull'interpretazione del regolamento negoziale, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e sufficiente nel ritenere che le fideiussioni fossero distinte e autonome, senza un'unica co-fideiussione e senza un unico debito su cui esercitare regresso o surroga verso gli altri garanti. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
Richiamato per descrivere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni resistenti nel giudizio di merito.
art. 1203 c.c.
Invocato dai ricorrenti come base della surrogazione legale nei diritti della banca verso gli altri fideiussori; la Corte non ne accoglie l'applicazione perché il motivo è inammissibile e perché la decisione di merito ha escluso il presupposto di un'unica coobbligazione.
art. 1260 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della prospettazione di una cessione parziale del credito o surrogazione parziaria.
art. 1201 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in connessione alla dedotta surrogazione pattizia o cessione del credito parziale.
art. 1362 c.c.
Invocato per contestare l'interpretazione della transazione bancaria; la censura è stata reputata di puro fatto e quindi inammissibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione dei canoni ermeneutici in una richiesta di nuovo esame del merito dell'interpretazione contrattuale, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e logicamente coerente.
- La surrogazione o il regresso nei rapporti tra garanti presuppongono l'esistenza del titolo e dei presupposti sostanziali dedotti; se il giudice di merito accerta che le garanzie sono autonome e distinte, viene meno il fondamento per pretendere di agire verso altri fideiussori sulla base del pagamento effettuato.
- Questioni relative all'esito di altri giudizi tra parti differenti non incidono sul giudizio in corso quando la controversia è perimetrata anche soggettivamente alle sole parti presenti nel processo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e l'interpretazione del regolamento negoziale compiuti dai giudici di merito.
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