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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29145/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna a pena detentiva e pecuniaria per un reato in materia di stupefacenti. I motivi erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in senso più favorevole; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità e, quanto al primo, ha evidenziato che la Corte territoriale aveva compiuto una valutazione complessiva dei dati probatori, valorizzando elementi di professionalità nello spaccio e ritenendo non configurabile la lieve entità; quanto al secondo, ha osservato che la recidiva era già stata disapplicata dal primo giudice, sicché la censura era manifestamente infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla lieve entità si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la censura sulla recidiva fosse manifestamente infondata, poiché la recidiva contestata risultava già disapplicata dal giudice di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come parte della contestazione originaria, in concorso formale o continuazione con il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento è escluso se anche uno solo degli elementi è incompatibile con la minima offensività.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e non parcellizzata di tutti i dati normativamente rilevanti, sia relativi alla condotta sia relativi all'oggetto materiale della cessione o detenzione di stupefacenti.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico perché alcuni elementi del fatto assumano prevalenza nella verifica della lieve entità, dando conto dell'esclusione della minima offensività.
  • La censura di omesso riconoscimento della lieve entità è inammissibile in cassazione quando mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La recidiva non può costituire motivo di ricorso utile quando risulti già esclusa o disapplicata dal giudice di primo grado e la doglianza si risolva in un rilievo non fondato sul contenuto effettivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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