Decreto dirigenziale n. 234 del 10/12/2020
Avviata dal 10 dicembre 2020 la quarta fase di attuazione graduale della riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017 in materia di documento unico di circolazione e di proprietà. La nuova fase concerne, in particolare, la possibilità di gestire pratiche consecutive e cumulative; queste ultime anche in assenza di un atto di vendita o in caso di presenza di più atti di vendita singoli o cumulativi in favore di uno stesso acquirente e provenienti da venditori diversi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la quarta fase di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione del d.lgs. n. 98/2017. Definisce quali operazioni su motocicli e autovetture in uso proprio, iscritti al PRA, sono gestibili in via facoltativa e poi obbligatoria in specifiche date tra dicembre 2020 e febbraio 2021. Prevede inoltre una fase di sperimentazione per il duplicato del DU, un sistema di monitoraggio da parte della Motorizzazione e l’emanazione di successive istruzioni operative con circolare congiunta MIT-ACI.
Quarta fase di attuazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà
Quarta fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà
Il decreto disciplina la quarta fase di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione dell’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98. L’atto si colloca nel percorso di transizione già avviato con i precedenti decreti del MIT e tiene conto dei differimenti dei termini introdotti dalla legge n. 145/2018 e dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020.
Base normativa e contesto regolatorio
Il provvedimento richiama la disciplina storica del PRA, il codice della strada e il regolamento di esecuzione, nonché le norme sulla semplificazione del duplicato della carta di circolazione di cui al d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. In particolare, la riforma del documento unico è prevista dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, mentre l’art. 1, comma 4-bis, introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha demandato a decreti ministeriali la definizione delle fasi di verifica e di progressiva entrata in esercizio delle procedure telematiche presso gli STA, con completamento non oltre il 31 marzo 2021.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle operazioni indicate dall’art. 3 e riguardano esclusivamente:
- motocicli di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), del codice della strada;
- autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), del codice della strada;
- veicoli in uso proprio iscritti al PRA.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto sono definiti, tra gli altri:
- DU: documento unico di circolazione e di proprietà;
- STA: sportello telematico dell’automobilista;
- CED: Centro elaborazione dati della Direzione generale per la Motorizzazione;
- DGT: Direzioni generali territoriali;
- UMC: Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate;
- ACI: Automobile Club d’Italia;
- PRA: Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD: certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza: imprese e delegazioni ACI abilitate ai sensi della legge n. 264/1991.
Quarta fase: operazioni rese disponibili e decorrenze
Dal 10 dicembre 2020 le procedure telematiche del CED, predisposte in cooperazione applicativa con ACI, sono rese disponibili in via facoltativa per:
- istanze che comportano operazioni consecutive già espletabili con procedure in esercizio;
- istanze cumulative relative a immatricolazione, nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati da acquisto intracomunitario, trasferimento di proprietà e minivoltura, anche con più atti di vendita singoli o cumulativi verso lo stesso acquirente, provenienti da venditori diversi o in assenza di atto di vendita, nonché cessazione dalla circolazione per demolizione o esportazione;
- istanze relative a immatricolazione, trasferimento di proprietà e nazionalizzazione di veicoli nuovi o usati provenienti da altri Paesi UE con annotazione del patto di riservato dominio.
Per tutte queste ipotesi, l’utilizzo delle procedure CED diventa obbligatorio dal 19 gennaio 2021.
Dal 12 gennaio 2021 sono inoltre gestibili in via facoltativa:
- le istanze per rilascio del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà;
- le nazionalizzazioni e minivolture di veicoli nuovi e usati provenienti da Stati extraUE, comprese le annotazioni di leasing, locazione senza conducente, vendita con patto di riservato dominio e usufrutto;
- le immatricolazioni di veicoli nuovi, le nazionalizzazioni di veicoli nuovi e usati da altri Paesi UE e i trasferimenti di proprietà con contestuale iscrizione di usufrutto;
- i trasferimenti di proprietà con contestuale annotazione di contratto di leasing;
- le nazionalizzazioni di veicoli già immatricolati in Italia e cessati per esportazione, ma non reimmatricolati all’estero, anche con annotazione di leasing, vendita con patto di riservato dominio e usufrutto;
- l’immatricolazione di veicoli usati già immatricolati ai sensi dell’art. 138 c.d.s.;
- la ristampa del DU per gli Studi di consulenza a seguito di rettifica di errori di digitazione;
- il rilascio del duplicato del DU a seguito di emissione del certificato di approvazione ai sensi dell’art. 76 c.d.s.
Per tutte queste fattispecie, l’obbligo di utilizzo delle procedure CED decorre dal 16 febbraio 2021.
Duplicato del DU: sperimentazione
Dal 12 gennaio 2021 prende avvio la sperimentazione delle procedure di rilascio del duplicato del DU di competenza dell’Ufficio Centrale Operativo, ai sensi del d.P.R. n. 105/2000, nei casi di sottrazione, smarrimento e distruzione della carta di circolazione o del documento unico.
Monitoraggio, gestione delle anomalie e istruzioni operative
La Direzione generale per la Motorizzazione, in qualità di Centro Unico di Servizio ai sensi dell’art. 93, comma 12, c.d.s., vigila sull’applicazione del decreto e monitora costantemente la funzionalità delle procedure telematiche, avvalendosi anche delle segnalazioni di DGT, ACI e associazioni di categoria rappresentative del settore della consulenza automobilistica. In presenza di problemi tecnici dei sistemi informativi della Motorizzazione o di ACI, il ricorso a procedure di emergenza è consentito solo previa autorizzazione congiunta dei due soggetti.
Le istruzioni operative di dettaglio sono demandate a una circolare congiunta della Direzione generale per la Motorizzazione e dell’Unità progettuale ACI per l’attuazione del Documento Unico, che dovrà altresì illustrare gli aspetti tecnici dei procedimenti esclusi dall’ambito del decreto.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIT e dell’ACI ed entra in vigore il 10 dicembre 2020.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua l’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, che ha demandato al MIT la definizione delle fasi di progressiva entrata in esercizio delle procedure telematiche per il documento unico. La misura si inserisce nel percorso di riforma già differito dalle leggi n. 145/2018 e n. 120/2020 e tiene conto delle precedenti fasi di attuazione già adottate con i decreti n. 3/2020, n. 12/2020, n. 146/2020 e n. 191/2020.
Ambito oggettivo di applicazione
Le disposizioni si applicano alle operazioni aventi ad oggetto motocicli e autovetture in uso proprio, iscritti al PRA, cioè ai veicoli indicati dal decreto come destinatari di questa fase del processo di digitalizzazione del rilascio del DU.
Operazioni facoltative e obbligatorie dal 10 dicembre 2020 e dal 19 gennaio 2021
Dal 10 dicembre 2020 sono rese disponibili in via facoltativa le procedure per operazioni consecutive già gestibili, per istanze cumulative di immatricolazione, nazionalizzazione, trasferimento di proprietà, minivoltura e cessazione per demolizione/esportazione, nonché per pratiche con patto di riservato dominio in specifici casi. Per tutte queste ipotesi l’uso delle procedure del CED diventa obbligatorio dal 19 gennaio 2021.
Ulteriori operazioni facoltative dal 12 gennaio 2021 e obbligatorie dal 16 febbraio 2021
Dal 12 gennaio 2021 possono essere gestite facoltativamente, tra le altre, le istanze per rilascio del DU in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento, le nazionalizzazioni e minivolture da Paesi extraUE con annotazioni di leasing, locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, le immatricolazioni e nazionalizzazioni da altri Paesi UE con usufrutto, il trasferimento con contestuale leasing, le nazionalizzazioni di veicoli già cessati dalla circolazione per esportazione e non reimmatricolati all’estero, la ristampa del DU per rettifica di errori e il duplicato a seguito di certificato di approvazione. Per tutte queste fattispecie l’obbligo di utilizzo delle procedure CED scatta dal 16 febbraio 2021.
Duplicato del DU e fase di sperimentazione
Dal 12 gennaio 2021 prende avvio anche la sperimentazione delle procedure di rilascio del duplicato del DU, di competenza dell’Ufficio Centrale Operativo ai sensi del d.P.R. n. 105/2000, nei casi di sottrazione, smarrimento e distruzione della carta di circolazione o del documento unico.
Monitoraggio, emergenze e istruzioni operative
La Direzione Generale per la Motorizzazione è individuata come centro unico di servizio e svolge il monitoraggio della funzionalità delle procedure, anche tramite segnalazioni di DGT, ACI e associazioni di categoria. In caso di problemi tecnici, le procedure di emergenza sono ammesse solo con autorizzazione congiunta MIT-ACI. Le istruzioni operative sono rinviate a una circolare congiunta MIT-ACI, che deve anche chiarire i procedimenti esclusi.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIT e dell’ACI ed entra in vigore il 10 dicembre 2020.
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