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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36426/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato in cassazione la decisione della Corte d’appello di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, contestando in particolare la prova dell’elemento soggettivo. La Corte ha rilevato che il motivo riproduceva argomentazioni già sottoposte al giudice d’appello e respinte, senza confutare puntualmente le ragioni della decisione impugnata. Nel merito della censura, la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato elementi dai quali emergeva la consapevolezza, o almeno la rappresentazione della concreta possibilità, della provenienza illecita della cosa ricevuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità: riproponeva le censure d’appello senza una critica puntuale alle argomentazioni con cui erano state respinte. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d’appello sulla consapevolezza, o sulla rappresentazione della concreta possibilità, della provenienza illecita della cosa ricevuta era congrua e applicava correttamente i principi in tema di prova dell’elemento soggettivo della ricettazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche con l’omessa o non

    La prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere ricavata da qualsiasi elemento, anche dal comportamento omissivo o non adeguatamente giustificato dell’agente, in relazione alle modalità di acquisizione della cosa e alla consapevolezza della sua provenienza illecita.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti

    È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone le censure d’appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni per cui il giudice del gravame le ha respinte; non basta contestare in modo assertivo la correttezza della sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone le doglianze formulate in appello senza criticare in modo puntuale le argomentazioni con cui il giudice del gravame le ha respinte; contestazioni meramente assertive non soddisfano l’onere di specificità.
  • Nella ricettazione, l’elemento soggettivo può essere provato mediante qualsiasi elemento idoneo, comprese le modalità di acquisizione della cosa e l’omessa o inadeguata giustificazione della sua provenienza; ciò non deroga ai principi sull’onere della prova né comprime le garanzie difensive.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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