Cassazione Penale, Sentenza n. 16542/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio circa la sussistenza e idoneità della querela relativa al capo A (stalking, art.612‑bis), sostenendo che la querela in due atti avrebbe creato una condizione di procedibilità ibrida; 2) carenza di contestazione delle aggravanti previste dall'art.614, commi 3 e 4 (violazione di domicilio, capo B) e conseguente errore sulla procedibilità d'ufficio; 3) travisamento della prova e mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa nel capo A; 4) valutazione contraddittoria delle fonti probatorie rispetto al capo B (violazione di domicilio); 5) errori nel calcolo della pena (pena base, recidiva, valutazione della continuazione) e mancata risposta ad argomenti di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (1, 3, 4, 5) ritenendoli infondati: ha confermato la possibilità che una querela composta da un atto iniziale con la manifestazione di volontà e un successivo atto descrittivo integri validamente la condizione di procedibilità, ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità della persona offesa e congrua la determinazione della pena. Ha invece accolto il motivo n.2 con riferimento al difetto di motivazione: l'imputazione richiamava il comma 4 dell'art.614 (che elenca più aggravanti) senza indicare quale ipotesi specifica si contestasse, per cui non era chiaro quale aggravante giustificasse la procedibilità d'ufficio. Per tale ragione la sentenza è stata annullata limitatamente alla condizione di procedibilità del reato di violazione di domicilio (capo B) e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quel punto; il resto del ricorso è stato rigettato. La sentenza è stata inoltre oscurata per motivi di privacy ex art.52 d.lgs.196/03.
Norme richiamate
art.612‑bis cod. pen.
La Corte ha confermato che gli elementi costitutivi dello stalking possono essere ritenuti integri sulla base del complesso probatorio; la querela articolata in due atti può soddisfare la condizione di procedibilità quando manifesti la volontà punitiva e la descrizione dei fatti entro i termini di legge
art.614 cod. pen. (commi 1, 3 e 4)
Il comma 4 contiene un elenco di aggravanti che rendono la fattispecie procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto che il richiamo generico al comma 4, senza indicare quale specifica ipotesi aggravante si assume, sia insufficiente a informare la difesa e può determinare vizio nella contestazione, con effetti sulla procedibilità
art.61 n.2 cod. pen.
Ricordata come esempio di diversa aggravante effettivamente esplicitata nel corpo dell'imputazione; la Corte ha evidenziato la necessità di chiarezza nel richiamo delle aggravanti
art.336 cod. proc. pen.
Confermata la funzione dell'atto di querela come manifestazione della volontà di procedere (istanza di punizione). La querela può essere integrata da atti successivi che ne precisano i fatti, purché nel termine previsto
art.417 cod. proc. pen.
Richiede che l'enunciazione dell'addebito sia chiara e precisa; la Corte ha ricordato che il richiamo ad una norma comprensiva di più ipotesi non è sufficiente se non consente alla difesa di conoscere quale specifica fattispecie aggravante sia contestata
art.606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha motivato l'accoglimento limitato del ricorso richiamando la lettera e) (vizio di motivazione) in relazione alla contestazione delle aggravanti
art.133 cod. pen.
Utilizzata nella valutazione della congruità della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la parametrizzazione della pena ai criteri indicati dall'articolo
art.52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
Richiamato per la necessità di oscurare dati identificativi per la tutela della riservatezza della persona offesa
Massime di principio
- Una querela può essere valida anche se articolata in più atti: un primo atto che manifesti la volontà di procedere e un successivo atto che ne specifichi i fatti possono integrare la condizione di procedibilità purché entrambi siano resi entro i termini previsti dalla legge
- Quando la procedibilità di un reato dipende dalla sussistenza di specifiche aggravanti, l'imputazione deve indicare con sufficiente precisione quale tra le ipotesi elencate si assume: il richiamo generico a una disposizione che contiene più ipotesi aggravanti può essere insufficiente e provocare annullamento per vizio di contestazione
- Il richiamo alla chiarezza dell'enunciazione dell'addebito (art.417 c.p.p.) è essenziale per garantire il diritto di difesa; la parte pubblica deve specificare gli elementi fattuali e le aggravanti su cui fonda la procedibilità d'ufficio
- Le critiche della difesa sull'attendibilità della persona offesa devono dimostrare un travisamento della prova o l'omessa considerazione di elementi decisivi: il giudice d'appello può confermare le valutazioni di merito del primo grado se motivate e supportate dal complesso probatorio
- I motivi che attengono al merito della quantificazione della pena (apprezzamento del fatto e bilanciamento delle circostanze) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo vizio di diritto o di motivazione
- Se la mancata o difettosa contestazione di aggravanti incide sulla procedibilità (es. trasforma un reato procedibile d'ufficio in reato procedibile a querela), la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame sulla corretta enunciazione dell'addebito
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