Cassazione Penale, Ordinanza n. 03546/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado in un procedimento relativo a un intervento finalizzato a interrompere un tentativo di furto di un'autovettura, nel cui contesto erano state ritenute gravemente resistenti le condotte dell'imputato per indurre l'operante a desistere dal proprio intervento. Il ricorrente ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito, deducendo in sostanza un travisamento della prova e chiedendo una rivalutazione delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze si risolvessero in censure non consentite in sede di legittimità, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali e conforme alle valutazioni del primo giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che tendano a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando la sentenza impugnata si fondi su una prova inesistente oppure su un risultato di prova certamente diverso da quello reale; non basta una diversa lettura degli elementi probatori già valutati.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua, adeguata e priva di illogicità manifeste, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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