Cassazione Civile, Ordinanza n. 04295/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale che aveva declinato la competenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale originariamente adito e ha rimesso le parti davanti a tale giudice per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state rinviate alla decisione del giudice di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per euro 14.305,50 nei confronti della committente, deducendo l'esistenza di un contratto di appalto avente a oggetto lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un immobile e, inoltre, l'esecuzione di lavori ulteriori richiesti nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La committente proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale e il Tribunale, in sede di opposizione, revocava il decreto e dichiarava la competenza di altro tribunale, ritenendo inapplicabile il foro convenzionale e rilevando che non fosse stato dedotto il criterio di collegamento del luogo di insorgenza dell'obbligazione. Con il regolamento necessario di competenza la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, prima parte, e 38 c.p.c., sostenendo che, nelle controversie di competenza territoriale derogabile relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza deve contestare tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili, salvo che l'attore abbia espressamente individuato un solo criterio come base del radicamento della competenza; poiché nel caso concreto il ricorso monitorio era stato proposto senza indicare un criterio esclusivo, la convenuta-opponente avrebbe dovuto contestare anche il luogo in cui era sorta l'obbligazione.
Norme richiamate
Richiamato quale criterio generale di competenza territoriale derogabile nelle cause relative a diritti di obbligazione.
Richiamato come criterio di collegamento fondato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione, che deve essere contestato dall'opponente se non è stato escluso dall'attore come base del radicamento della competenza.
Richiamato in tema di eccezione di incompetenza territoriale e onere di contestazione dei criteri di collegamento.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a competenza territoriale derogabile e aventi ad oggetto diritti di obbligazione, chi eccepisce l'incompetenza deve contestare tutti i possibili criteri di collegamento astrattamente applicabili previsti dal codice di rito.
- L'onere di contestazione si riduce ai soli criteri effettivamente indicati come fondamento del radicamento della competenza dalla parte attrice; se l'attore non sceglie espressamente un criterio esclusivo, l'eccezione deve investire anche il luogo di insorgenza dell'obbligazione.
- Se l'eccezione di incompetenza territoriale non colpisce tutti i criteri di collegamento rilevanti, essa deve essere respinta e la competenza resta radicata presso il giudice adito.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può cassare l'ordinanza declinatoria e dichiarare la competenza del giudice originariamente adito, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo per la prosecuzione del giudizio.
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