Cassazione Civile, Ordinanza n. 31702/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società correntista per il ricalcolo dell'esposizione debitoria nei confronti della banca con riferimento a tre distinti rapporti di conto corrente, nell'ambito di un giudizio volto a contestare la debenza di somme addebitate in conto. La banca, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2033, 2697, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che, ai fini dell'eccezione di prescrizione opposta alla domanda di ripetizione di indebito del correntista, sarebbe sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittare della prescrizione, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie; ha inoltre denunciato omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di merito non avrebbe accertato la natura delle rimesse, limitandosi ad affermare che nessuna restituzione fosse ipotizzabile in favore della banca. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1283 e 1284, comma 3, c.c. e della delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che, nei contratti in corso, la capitalizzazione periodica degli interessi sarebbe stata legittima in presenza delle condizioni previste dalla delibera e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile, per difetto di pertinenza al decisum, la doglianza con cui la banca contestava la modalità di proposizione dell'eccezione di prescrizione, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato che l'istituto fosse onerato dell'indicazione delle singole rimesse solutorie. Ha invece accolto la censura relativa all'omesso accertamento della natura delle rimesse, rilevando che il giudice di appello si era limitato a richiamare la decisione di primo grado senza chiarire se le rimesse intervenute nel periodo ulteriore al decennio dalla domanda avessero natura solutoria o ripristinatoria, questione necessaria ai fini dell'eccezione di prescrizione secondo il principio delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato respinto perché, per i contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche erano radicalmente nulle e la nuova capitalizzazione richiedeva una espressa pattuizione conforme alla delibera stessa. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte, la sentenza cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di ripetizione di indebito e prescrizione dell'azione del correntista
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull'onere di allegazione e prova in tema di eccezione di prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul decorso della prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul termine prescrizionale decennale
art. 1283 c.c.
richiamato per contestare la disciplina dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente
art. 1284, comma 3, c.c.
richiamato per la legittimità della capitalizzazione degli interessi secondo la disciplina invocata
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999
la pronuncia di incostituzionalità di tale norma è posta a fondamento dell'affermazione di nullità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000
delibera CICR 9 febbraio 2000
per i contratti anteriori alla sua entrata in vigore, la nuova clausola di capitalizzazione degli interessi richiede una espressa pattuizione conforme all'art. 2; il giudizio comparativo dell'art. 7 non è praticabile per le clausole già radicalmente nulle
Massime di principio
- Nell'eccezione di prescrizione proposta contro l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, il giudice deve accertare la natura delle rimesse affluite sul conto nel periodo rilevante, distinguendo tra rimesse solutorie e ripristinatorie, perché solo le prime rilevano ai fini del decorso della prescrizione.
- La censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è utile contestare una questione non effettivamente decisa dal giudice di merito.
- Per i contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e la validità di una nuova capitalizzazione richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina regolamentare sopravvenuta.
- Il giudizio di comparazione previsto dalla delibera CICR per verificare se le nuove condizioni siano peggiorative non è applicabile quando la clausola originaria di anatocismo sia già radicalmente nulla.
- In sede di legittimità, la cassazione con rinvio è necessaria quando il giudice di merito non abbia compiuto l'accertamento di fatto decisivo richiesto per la decisione, come la qualificazione delle rimesse bancarie ai fini della prescrizione.
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