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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2191

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2191 del Consiglio, del 28 settembre 2026, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32026R2191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In attuazione del regolamento (CE) n. 1183/2005 e a seguito dell’aggiornamento dell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito con la risoluzione 1533 (2004), il regolamento trasferisce quattro persone e l’entità Alliance Fleuve Congo dall’allegato I bis all’allegato I. Modifica conseguentemente i due allegati del regolamento di base ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Trasferisce quattro persone e un’entità dagli elenchi dell’allegato I bis a quelli dell’allegato I del regolamento sulle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, che disciplina misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Riguarda le persone e l’entità specificamente individuate negli allegati del regolamento e produce effetti in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non introduce ulteriori esclusioni o delimitazioni soggettive.

Modifica degli elenchi delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2191 aggiorna gli elenchi del regolamento (CE) n. 1183/2005, che stabilisce misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC). L’intervento recepisce l’aggiornamento deciso il 14 luglio 2026 dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004): quattro persone e un’entità già figuranti nell’allegato I bis vengono rimosse da tale allegato e inserite nell’allegato I.

Modifiche agli allegati

L’articolo 1 dispone le modifiche degli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. In particolare, l’allegato I è integrato con le seguenti persone ed entità:

  • Charles Sematama, alias Sebanyana, colonnello e comandante e capo militare di Twirwaneho; nato nel 1975 nel Kivu meridionale, cittadino della RDC e residente nell’Hauts Plateaux, Kivu meridionale. La motivazione indica il coinvolgimento di Twirwaneho in atrocità nella provincia, tra cui l’uccisione di civili, il reclutamento di bambini e attività che minacciano la pace e la sicurezza della popolazione della RDC.
  • Gustave Kubwayo, alias Sirkoof, Surcouf o Surkof, colonnello e comandante delle FDLR-FOCA; nato nel 1969, cittadino ruandese e indicato come residente nella RDC. È descritto come uno dei principali comandanti delle Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda - Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA) e nuovo comandante del Commando de Recherche et d’Action en Profondeur (CRAP). La designazione è motivata dal suo coinvolgimento nella pianificazione, promozione e sostegno di attività del gruppo, tra cui attacchi contro civili, rapimenti a scopo di estorsione e sfruttamento illegale delle risorse naturali.
  • Corneille Nangaa Yobeluo, alias Corneille Nangaa o Corneille Yobeluo, leader dell’Alliance Fleuve Congo (AFC), nato il 9 luglio 1970 nella RDC. Il testo identifica l’AFC come movimento politico-militare alleato con il Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), sanzionato dalle Nazioni Unite (CDe.006), e riporta i dati identificativi, i passaporti e gli indirizzi indicati nell’allegato.
  • John Imani Nzenze, colonnello e capo dell’intelligence dell’M23, nato il 6 agosto 1978 e indicato con cittadinanza della RDC e ruandese. La motivazione riferisce il suo coinvolgimento, in qualità di leader dell’M23, nella pianificazione, promozione e sostegno delle attività del gruppo; l’allegato riporta inoltre i dati di passaporto, il numero di identificazione nazionale e l’indirizzo nella provincia del Kivu settentrionale.
  • Alliance Fleuve Congo (AFC), entità con indirizzo nella RDC orientale, istituita nel 2023. È descritta come un movimento politico-militare operante nella parte orientale del Paese e alleato con l’M23/ARC, sanzionato dalle Nazioni Unite.

Le designazioni ONU di tutte le persone e dell’entità riportate nell’allegato I sono datate 14 luglio 2026. Per ciascuna voce l’atto rinvia all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Cancellazioni dall’allegato I bis

L’allegato II sopprime dalla sezione A dell’allegato I bis le voci relative a Charles Sematama (n. 20), Gustave Kubwayo (n. 30), Corneille Nangaa Yobeluo (n. 35) e John Imani Nzenze (n. 39). Dalla sezione B è soppressa la voce n. 1 relativa all’Alliance Fleuve Congo (AFC). Il regolamento dispone quindi il trasferimento di tali nominativi dall’allegato I bis all’allegato I, senza modificare nel testo fornito le altre voci degli elenchi.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi delle persone e delle entità

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione e modifica l’allegato I bis secondo l’allegato II. Nell’allegato I sono aggiunti Charles Sematama, Gustave Kubwayo, Corneille Nangaa Yobeluo e John Imani Nzenze, nonché l’entità Alliance Fleuve Congo (AFC). Dall’allegato I bis sono soppresse le rispettive quattro voci relative alle persone e la voce relativa all’AFC.

Contesto delle designazioni

Il considerando 2 riferisce che il 14 luglio 2026 il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) ha aggiunto sei persone e due entità al proprio elenco. Quattro persone e un’entità già presenti nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 sono pertanto trasferite all’allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni dell'unione europeamantenimento della pace e della sicurezza internazionale

Testo integrale

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