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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2155

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2155 della Commissione, del 28 settembre 2026, che approva l’inserimento del porto di Køge nell’elenco dei porti a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 e che modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897

Normativa europea32026R2155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva l’inserimento del porto di Køge nell’elenco dei porti che soddisfano le condizioni per l’applicazione della deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture non sottoposte a cernita. La modifica consegue alla domanda della Danimarca e alla verifica delle procedure e delle attrezzature di pesatura e controllo del porto, e aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897.

Inserimento del porto danese di Køge nell’elenco dei porti autorizzati a beneficiare della deroga al margine di tolleranza per la stima delle catture.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda il porto di Køge, situato in Danimarca, e gli sbarchi e trasbordi delle catture rientranti nell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009: piccola pesca pelagica, pesca industriale e pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, quando le catture non sono sottoposte a cernita. Modifica l’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. Entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 29 settembre 2026; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Inserimento del porto di Køge nell’elenco dei porti approvati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2155 modifica l’elenco dei porti approvati per la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture non sottoposte a cernita. La Commissione ha accolto la domanda danese dopo aver verificato che il porto di Køge soddisfa le condizioni stabilite dal capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.

Ambito e finalità

L’approvazione riguarda le catture indicate all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, per sbarchi e trasbordi non sottoposti a cernita. L’inserimento consente di includere Køge nell’elenco previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, relativo ai porti che soddisfano le condizioni per l’applicazione della deroga.

Domanda e verifica dei requisiti

La Danimarca ha presentato la domanda ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Sulla base delle informazioni e degli elementi di prova trasmessi, la Commissione ha svolto la valutazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, e ha constatato il rispetto delle condizioni degli articoli 2 e 3 del medesimo regolamento.

Il porto dispone di procedure e strumenti destinati a garantire la corretta pesatura delle catture sbarcate e a permettere alle autorità competenti di monitorare l’accuratezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo interessato. In particolare, sono presenti:

  • pese a ponte;
  • separatori d’acqua, per rimuovere l’acqua dalle catture prima della pesatura;
  • uno scivolo di campionamento accessibile sia agli operatori sia agli ispettori;
  • un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV).

La procedura di pesatura è svolta sotto la responsabilità di pesatori terzi riconosciuti e indipendenti, conformi ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.

Modifica dell’elenco

L’articolo 1 approva l’inserimento del porto di Køge, nel territorio danese, per le catture contemplate dall’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 2 dispone la conseguente modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. La nuova voce identifica Køge come porto situato in Danimarca, appartenente all’Unione, con la Danimarca quale Stato membro richiedente.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 settembre 2026 ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Approvazione del porto di Køge

L’articolo 1 approva l’inserimento del porto di Køge, situato in Danimarca, nell’elenco previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, per le catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Requisiti di pesatura e controllo verificati

La valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 ha accertato il rispetto delle condizioni degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento. Køge dispone di pese a ponte, separatori d’acqua per rimuoverla dalle catture prima della pesatura, uno scivolo di campionamento accessibile agli operatori e agli ispettori e un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso. Le procedure di pesatura sono sotto la responsabilità di pesatori terzi riconosciuti e indipendenti che soddisfano i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1474.

Modifica dell’elenco dei porti

Ai sensi dell’articolo 2 e dell’allegato del regolamento, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 è inserita la voce Køge; l’ubicazione è indicata come Danimarca, il porto è classificato come appartenente all’Unione e lo Stato membro richiedente è la Danimarca.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 29 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescacontrollo della pesca

Testo integrale

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