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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2162

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2162 della Commissione, del 29 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di microsfere di vetro piene (note commercialmente come perle di vetro) originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32026R2162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinate microsfere di vetro piene cinesi, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 16 luglio 2026. La registrazione, prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, mira a consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi, subordinatamente alle condizioni applicabili e alle risultanze dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dall’entrata in vigore; gli importi indicativi contenuti nella denuncia non determinano il livello dei dazi eventualmente istituiti.

Dispone per nove mesi la registrazione delle importazioni nell’Unione di microsfere di vetro piene originarie della Cina, ai fini dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di microsfere di vetro piene («perle di vetro») con diametro non superiore a 2 mm, rivestite o non rivestite, indipendentemente dall’uso previsto e dal processo produttivo. Comprende le merci classificate nei codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90, corrispondenti ai codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10. Sono escluse le perle di vetro a forma di piccole biglie perforate classificate nei codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e termina dopo nove mesi.

Registrazione delle importazioni di microsfere di vetro piene cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2162 è adottato nell’ambito del procedimento antidumping aperto dalla Commissione il 16 luglio 2026, dopo una denuncia presentata il 24 giugno 2026 per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25% della produzione totale dell’Unione del prodotto. La misura cautelare di registrazione è diretta a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping, senza anticiparne l’esito o l’importo.

Ambito merceologico e origine

La registrazione riguarda le importazioni nell’Unione originarie della Repubblica popolare cinese di microsfere di vetro piene, note commercialmente come «perle di vetro», con diametro non superiore a 2 mm. Sono comprese le microsfere con superficie rivestita o non rivestita, indipendentemente dall’uso previsto o dal processo di produzione. Il regolamento individua i codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 e i corrispondenti codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10. La classificazione tariffaria non modifica la definizione sostanziale del prodotto: rientrano nella registrazione le merci che ne soddisfano le caratteristiche, anche se classificate nei codici indicati.

Sono escluse le perle di vetro che hanno la forma di piccole biglie perforate, classificate nei codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19.

Obbligo di registrazione ed effetti

In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni del prodotto interessato. La Commissione dispone la registrazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping.

La registrazione non istituisce un dazio e non determina, da sola, la riscossione di somme. La sua funzione è rendere possibile la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate, purché sussistano le condizioni giuridiche applicabili. La Commissione valuterà tali condizioni nel regolamento che istituisca eventuali dazi definitivi; l’esistenza e il livello degli eventuali dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta.

Elementi indicativi sui possibili dazi

Secondo i calcoli riportati nella denuncia, per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 il margine di dumping è stimato al 77,48% e il livello di eliminazione del pregiudizio è pari al 125%. In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

La Commissione precisa tuttavia di non poter stimare in questa fase l’importo degli eventuali dazi. I valori indicati nella denuncia sono forniti esclusivamente a fini informativi e non fondano aspettative sul livello effettivo che sarà stabilito al termine dell’inchiesta.

Qualora l’inchiesta accerti l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e la Commissione concluda che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello del margine di dumping, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.

Durata, entrata in vigore e dati personali

La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore, come stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, ai sensi dell’articolo 2.

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Prodotto interessato ed esclusioni

L’articolo 1, paragrafo 1, assoggetta a registrazione le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di microsfere di vetro piene di diametro non superiore a 2 mm, rivestite o non rivestite, qualunque sia l’uso previsto o il processo produttivo. Sono indicati i codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 e i codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10. Sono escluse le perle a forma di piccole biglie perforate, classificate nei codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19.

Registrazione e possibile riscossione retroattiva

Le autorità doganali devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione per permettere l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, se ne ricorreranno le condizioni; queste saranno valutate nel regolamento che istituisce eventuali dazi definitivi.

Durata ed entrata in vigore

La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore. Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Stime dei dazi e distorsioni delle materie prime

La denuncia indica, per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, un margine di dumping stimato del 77,48% e un livello di eliminazione del pregiudizio pari al 125%. In via ordinaria, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione precisa che in questa fase non è in grado di stimare il dazio effettivo e che i valori della denuncia hanno solo carattere informativo. Se l’inchiesta accerta distorsioni delle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e conclude che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio, l’eventuale dazio sarebbe fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeunione doganaleprotezione dei dati personali

Testo integrale

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