Regolamento (UE) 2026/2158
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2158 della Commissione, del 28 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e della frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, come additivi organolettici del gruppo funzionale «aromatizzanti», tre preparazioni ottenute da Syzygium aromaticum per l’impiego nei mangimi, fissando per ciascuna specie o categoria animale un tenore massimo. Impone l’incorporazione sotto forma di premiscela, specifiche indicazioni in etichetta e misure di protezione degli utilizzatori; limita inoltre la presenza combinata di p-allilalcossibenzeni e vieta l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. L’autorizzazione scade il 19 ottobre 2036 e sono previste disposizioni transitorie per le scorte prodotte ed etichettate secondo le regole precedenti.
Autorizzazione di tre additivi aromatizzanti a base di olio essenziale di chiodi di garofano per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli utilizzatori di mangimi nell’Unione che producono, immettono sul mercato o impiegano olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), olio essenziale delle foglie di Syzygium aromaticum e relativa frazione ricca di beta-cariofillene. L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi, alle condizioni e ai tenori massimi previsti dall’allegato, e non consente l’uso degli additivi nell’acqua di abbeveraggio. È prevista per tutti i gruppi animali elencati e, per i tre additivi, termina il 19 ottobre 2036. Le misure transitorie distinguono tra additivi e premiscele e mangimi destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.
Autorizzazione degli oli essenziali di chiodi di garofano nei mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2158 autorizza tre preparazioni ottenute da Syzygium aromaticum come additivi per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione si basa sul parere EFSA del 5 luglio 2023, secondo cui, alle condizioni e alle concentrazioni considerate, gli additivi non destano preoccupazioni per gli animali bersaglio e i consumatori e non dovrebbero comportare rischi per l’ambiente; la valutazione segnala tuttavia rischi per gli utilizzatori e la presenza di metileugenolo.
Ambito e classificazione
L’articolo 1 autorizza gli additivi dell’allegato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti», per l’alimentazione di tutte le specie animali, entro i tenori massimi specifici stabiliti per le categorie elencate. Le preparazioni autorizzate sono:
- olio essenziale di chiodi di garofano ottenuto dai boccioli fiorali essiccati, identificativo 2b188-eo;
- olio essenziale ottenuto dalle foglie della pianta, identificativo 2b188i-eo;
- frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale delle foglie, identificativo 2b188ii-eo.
La domanda chiedeva anche l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, ma il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti in tale modalità: l’autorizzazione, pertanto, riguarda l’impiego nei mangimi e non nell’acqua di abbeveraggio.
Composizione, caratterizzazione e metodi di analisi
Tutti gli additivi sono in forma liquida. L’olio dei boccioli è ottenuto mediante distillazione in corrente di vapore dei boccioli fiorali essiccati, condensazione dei componenti volatili e separazione dalla fase acquosa per decantazione. Le specifiche sono: eugenolo 67-85%, β-cariofillene 2-16%, acetato di eugenile 5-15%, estragolo non superiore allo 0,01% e metileugenolo non superiore allo 0,13%. Sono indicati CAS 8000-34-8, EINECS 284-638-7, FEMA 2323 e CoE 188.
L’olio delle foglie è prodotto con distillazione in corrente di vapore, condensazione e decantazione. Deve contenere eugenolo 80-95%, β-cariofillene 4-17%, acetato di eugenile non superiore all’1%, estragolo non superiore allo 0,01% e metileugenolo non superiore allo 0,03%. Sono indicati CAS 8000-34-8, EINECS 284-638-7, FEMA 2325 e CoE 188. La frazione ricca di β-cariofillene è ottenuta per distillazione frazionata dell’olio delle foglie e deve contenere β-cariofillene 70-90%, estragolo non superiore allo 0,01% e metileugenolo non superiore allo 0,06%; è indicato il numero CoE 188.
Il metodo di analisi previsto per l’eugenolo è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3142 per l’olio dei boccioli e ISO 3141 per l’olio delle foglie. Per il β-cariofillene della frazione si applica GC-FID secondo ISO 11024. I limiti d’impiego sono espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%.
Tenori massimi autorizzati
L’allegato fissa i seguenti massimi, nell’ordine olio dei boccioli / olio delle foglie / frazione ricca di β-cariofillene, in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. Non sono indicati tenori minimi.
- Tacchini da ingrasso: 43 / 48 / 34; polli e specie avicole minori da ingrasso: 32 / 36 / 26.
- Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione: 28,5 / 54 / 38; uccelli ornamentali: 28,5 / 54 / 38.
- Suini da ingrasso: 50 / 77 / 54; suini da ingrasso di specie minori di Suidae: 50 / 65 / 46; suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae: 30,5 / 65 / 46; Suidae destinati alla riproduzione: 50 / 95 / 67.
- Vitelli da ingrasso di età non superiore a 6 mesi: 50 / 100 / 114.
- Ovini e caprini: 50 / 100 / 101. Bovini e altri ruminanti da ingrasso, esclusi ovini, caprini e vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, nonché Camelidae da ingrasso: 50 / 100 / 101. Altri ruminanti e altri Camelidae: 50 / 92 / 65.
- Equidi: 50 / 100 / 101; Leporidae: 30,5 / 57 / 40.
- Salmonidi e pesci pinnati minori: 50 / 100 / 112; pesci ornamentali: 50 / 100 / 50.
- Cani: 50 / 100 / 50; gatti: 25 / 28 / 20; altre specie e categorie: 25 / 28 / 20.
Obblighi d’impiego e limiti per gli altri aromatizzanti
Gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
L’uso contemporaneo di ciascun additivo con altri additivi per mangimi è consentito solo se il tenore complessivo dei p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime e nei mangimi composti rimane inferiore al tenore risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato con la quantità più elevata di tali sostanze, al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria animale interessata. La condizione si applica separatamente a ciascuno dei tre additivi.
Salute e sicurezza degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se le misure organizzative non sono sufficienti a eliminare i rischi, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. La disposizione attua le cautele evidenziate dall’EFSA, che ha considerato le sostanze irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per la pelle e le vie respiratorie, nonché segnalato la possibile esposizione degli utilizzatori al metileugenolo.
Durata dell’autorizzazione e disposizioni transitorie
Per tutti e tre gli additivi, il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 19 ottobre 2036. L’articolo 2 consente lo smaltimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo le regole precedenti:
- gli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE e le premiscele che li contengono, se prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, se contenenti tali additivi e prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2027 secondo le norme precedenti, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- per le materie prime e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura è il 19 ottobre 2028, con la medesima possibilità di commercializzazione e uso fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato pubblicato il 29 settembre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze dell’allegato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Gli additivi sono: olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), identificativo 2b188-eo; olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie), 2b188i-eo; frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale delle foglie, 2b188ii-eo. Tutti sono ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry e sono autorizzati fino al 19 ottobre 2036.
Specifica e analisi degli additivi
L’olio dei boccioli è un liquido ottenuto dai boccioli fiorali essiccati mediante distillazione in corrente di vapore; specifiche: eugenolo 67-85%, β-cariofillene 2-16%, acetato di eugenile 5-15%, estragolo ≤0,01% e metileugenolo ≤0,13%. L’olio delle foglie è un liquido ottenuto per distillazione in corrente di vapore; specifiche: eugenolo 80-95%, β-cariofillene 4-17%, acetato di eugenile ≤1%, estragolo ≤0,01% e metileugenolo ≤0,03%. La frazione ricca di β-cariofillene è ottenuta mediante distillazione frazionata dell’olio delle foglie; specifiche: β-cariofillene 70-90%, estragolo ≤0,01% e metileugenolo ≤0,06%. L’eugenolo è determinato mediante GC-FID secondo ISO 3142 per l’olio dei boccioli e ISO 3141 per l’olio delle foglie; il β-cariofillene è determinato mediante GC-FID secondo ISO 11024 per la frazione. I tenori indicati nell’allegato sono espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità del 12%.
Tenori massimi nei mangimi
L’allegato non stabilisce tenori minimi; prevede i seguenti tenori massimi, nell’ordine olio dei boccioli / olio delle foglie / frazione ricca di β-cariofillene, in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità: tacchini da ingrasso 43 / 48 / 34; polli e specie avicole minori da ingrasso 32 / 36 / 26; pollame allevato per produzione di uova o riproduzione e uccelli ornamentali 28,5 / 54 / 38; suini da ingrasso 50 / 77 / 54; suini da ingrasso di specie minori di Suidae 50 / 65 / 46; suinetti lattanti e svezzati 30,5 / 65 / 46; Suidae destinati alla riproduzione 50 / 95 / 67; vitelli da ingrasso fino a 6 mesi 50 / 100 / 114; ovini e caprini 50 / 100 / 101; bovini e altri ruminanti da ingrasso, esclusi ovini, caprini e vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, e Camelidae da ingrasso 50 / 100 / 101; altri ruminanti e Camelidae 50 / 92 / 65; equidi 50 / 100 / 101; Leporidae 30,5 / 57 / 40; salmonidi e pesci pinnati minori 50 / 100 / 112; cani 50 / 100 / 50; gatti 25 / 28 / 20; pesci ornamentali 50 / 100 / 50; altre specie e categorie 25 / 28 / 20.
Condizioni d’impiego e controllo dei p-allilalcossibenzeni
Ciascun additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego simultaneo con altri additivi è consentito soltanto se il tenore combinato di metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo nelle materie prime e nei mangimi composti rimane inferiore a quello derivante dall’uso dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata. Gli aromatizzanti non possono essere impiegati nell’acqua di abbeveraggio.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. La prescrizione è coerente con la valutazione EFSA, che considera gli additivi irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie e segnala l’esposizione potenziale al metileugenolo.
Misure transitorie
Ai sensi dell’articolo 2, gli additivi autorizzati in precedenza a norma della direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime contenenti gli additivi, prodotti ed etichettati secondo le norme precedenti, la possibilità di commercializzazione e uso fino a esaurimento delle scorte vale se destinati ad animali da produzione alimentare e prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 19 ottobre 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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