Sentenza n. 12904/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiornato per l'anno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2022 (di seguito anche solo “Elenco ISTAT” o “Elenco”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inserimento della società nell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, aggiornato per l’anno 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’annullamento, in parte qua, dell’Elenco ISTAT redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, contestando la propria inclusione nell’elenco. Il TAR non esamina i motivi sostanziali, poiché rileva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica come munita di giurisdizione la Corte dei conti, alla quale la controversia può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull’Elenco ISTAT. Le spese sono compensate tra tutte le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Costituisce la base normativa per la redazione, da parte dell’ISTAT, dell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; la decisione richiama tale declaratoria come presupposto della definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’Elenco ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e l’inclusione di un ente nell’elenco sono devolute alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda nei limiti e nei termini previsti dalla disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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