Cassazione Penale, Sentenza n. 10976/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per usura (aggravata dal metodo mafioso), estorsione e intralcio alla giustizia. Il ricorrente deduceva: 1) di essere estraneo alla pattuizione usuraria, avendo solo presentato la vittima (Suppa) a Morelli e consegnato talvolta somme, senza partecipare ai rapporti con i Raso; 2) di non aver tenuto condotte estorsive, le quali sarebbero attribuibili ai soli Raso; 3) di non aver posto condotte ingannevoli o minacciose verso la vittima e che le frasi contestate non avevano valenza minacciosa; 4) che l'aggravante del metodo mafioso era stata applicata ingiustamente essendo egli estraneo ad ambienti mafiosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano in gran parte aspecifiche, miravano a una rivalutazione dei fatti e non a specifici vizi di diritto o della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. È stata confermata la valutazione di merito che aveva ritenuto attendibile la testimonianza della parte offesa e gli elementi oggettivi di riscontro; la responsabilità del ricorrente è stata confermata per i reati contestati (usura aggravata, estorsione, intralcio alla giustizia) e per l'aggravante del metodo mafioso così come motivato dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
L'aggravante può essere applicata anche se l'autore non è membro di un'associazione mafiosa purché la condotta adotti modalità intimidatorie che richiamino il metodo mafioso e inducano nella vittima la percezione di un appoggio violento o di un sodalizio sullo sfondo.
art. 377 cod. pen. (intralto alla giustizia), terzo comma
Si tratta di reato di pericolo: qualsiasi condotta minacciosa finalizzata a indurre la vittima a ritrattare dichiarazioni rese in fase di indagine integra il reato, indipendentemente dal fatto che la ritrattazione sia avvenuta.
art. 606 cod. proc. pen. (motivazione del ricorso in Cassazione, lett. b))
Il motivo di cassazione deve contestare la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta o indicare vizi specifici di diritto; non è ammessa una generica rivalutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (inammissibilità per aspecificità dei motivi)
I motivi di ricorso che siano aspecifici o cumulativi e non indicano puntualmente i vizi della motivazione sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen. (sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende)
In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente al versamento di una somma equa alla Cassa delle Ammende.
Principio giurisprudenziale sulla configurazione dell'usura come reato a condotta frazionata
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'usura è reato a consumazione prolungata: chi, anche in momento successivo all'accordo usurario, interviene per il recupero del credito (es. incarico di riscuotere le rate) e ne ottiene il pagamento può rispondere a titolo di concorso nel reato.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: il ricorso deve mirare a vizi di diritto o a vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà), altrimenti è inammissibile.
- Avverso una motivazione di merito ben articolata, critiche generiche sulla credibilità o sulla persuasività delle prove sono inidonee in sede di legittimità; il difensore deve indicare con precisione le parti della motivazione contestata.
- Per il delitto di usura la responsabilità può ricadere anche su terzi che, dopo l'accordo originario, assumono il ruolo di recuperatori del credito e ottengono i pagamenti: la condotta frazionata è rilevante penalmente.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche in assenza di appartenenza a un sodalizio mafioso formale, quando le modalità del comportamento evochino la forza intimidatrice tipica del fenomeno mafioso.
- Il reato di intralcio alla giustizia (art. 377) è reato di pericolo: la minaccia finalizzata alla ritrattazione è punibile anche se non produce l'effetto desiderato.
- Chi propone ricorso infondato o aspecifico rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
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