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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22336/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che, pur confermando la condanna per bancarotta patrimoniale distrattiva e documentale (2 anni di reclusione), ha negato la sospensione condizionale della pena ritenendo ostativa una precedente condanna a pena pecuniaria (ammenda di €1.000). Il ricorrente sostiene che, ai fini della sospensione condizionale, rilevano solo le precedenti condanne a pena detentiva per delitto (art. 164 c.p.) e che la precedente condanna contravvenzionale pecuniaria, anzi sospesa, non doveva essere computata o doveva considerarsi estinta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame sul punto. Il Collegio ha ritenuto che la pena pecuniaria per contravvenzione non sia di per sé ostativa alla concessione del beneficio e che, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza, ai fini del computo del limite di due anni non vadano conteggiate le pene pecuniarie (anche se ragguagliate), dovendosi pertanto riesaminare l'eventuale concessione della sospensione.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., comma 1, n. 1

    Richiamato dalla parte ricorrente nella doglianza: la norma individua i casi ostativi alla sospensione condizionale, rilevando in particolare la presenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitto come elemento rilevante. La decisione conferma che non tutte le precedenti condanne (es. pecuniarie) sono automaticamente ostative.

  • art. 164 cod. pen., comma 2, n. 1

    a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto

    La Corte evidenzia che la norma esclude la concessione della sospensione a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto; ne consegue che una condanna pecuniaria per contravvenzione non rientra nel divieto di per sé.

  • art. 163 cod. pen., comma 1

    Fornisce i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (valutazione complessiva dei requisiti personali, durata della pena ecc.). La Corte richiama il collegamento tra art. 164 e i limiti stabiliti da art. 163 per calcolare se, a fronte di precedenti, sia possibile concedere nuovamente il beneficio.

  • art. 163 cod. pen., ultimo comma

    Richiamato per il computo del limite massimo della pena ammessa alla sospensione (due anni) e per la conclusione giurisprudenziale che le pene pecuniarie non debbano essere conteggiate in tale computo anche nel cumulo ai sensi dell'art. 164.

Massime di principio

  • Una precedente condanna a pena pecuniaria (ammenda) per contravvenzione non costituisce automaticamente un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena; l'ostatività riguarda principalmente le condanne a pena detentiva per delitto.
  • Ai fini del computo del limite massimo (due anni) previsto per la sospensione condizionale, non devono essere conteggiate le pene pecuniarie anche se ragguagliate a pena detentiva; si considerano invece le precedenti pene detentive.
  • Occorre sempre verificare nello specifico se la precedente pena pecuniaria sia stata estinta o se la sospensione già concessa sia venuta meno per commissione di nuovi reati: l'eventuale estinzione o mantenimento del beneficio rileva sul diritto alla nuova sospensione.
  • Se la Corte territoriale rigetta la sospensione esclusivamente in base al computo di una pena pecuniaria, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame che valuti i presupposti sostanziali ex art. 163 (es. personalità, condotta, pericolosità sociale) purché non vi siano condanne detentive ostative.
  • In casi analoghi il giudice deve distinguere tra natura e gravità delle precedenti condanne (detentive vs pecuniarie) e adempiere al necessario accertamento sulla esistenza/estinzione di precedenti benefici (es. sospensione già concessa) prima di negare la sospensione condizionale.

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