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Sentenza

Sentenza del 07/03/2024 n. 6862 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente A.A. aveva impugnato un avviso di pagamento Tarsu per l'anno 2009 (Euro 465,00) relativo alla casa di abitazione e vani accessori, deducendo violazioni del D.Lgs. 507/1993, del D.P.R. 138/1998 e del regolamento comunale (mancata previsione di riduzioni per i vani accessori e irragionevole equiparazione di aree disomogenee) e l'incompetenza della Giunta comunale ad adottare la tariffa Tarsu 2009. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello del Comune ritenendo decisiva l'assenza di un valido atto del Consiglio comunale che individuasse le categorie omogenee e affermando la possibilità per il giudice tributario di disapplicare incidenter tantum atti amministrativi illegittimi. Il Comune ha quindi ricorso in Cassazione deducendo quattro motivi, fra cui l'omessa decisione sull'eccezione di tardività del ricorso introduttivo (termine decorso rispetto alla notifica dell'avviso), la presunta errata qualificazione dell'atto impugnato, la inammissibilità di eccezioni non sollevate in autotutela e la illegittima disapplicazione di una delibera di Giunta ratificata dal Consiglio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato l'omessa pronuncia dei giudici di merito sull'eccezione di tardività e, acquisiti gli atti, ha appurato che il ricorso introduttivo è stato notificato l'11 gennaio 2011, mentre l'avviso di pagamento era stato ricevuto anteriormente (istante di autotutela del 12 luglio 2010), e il contribuente non ha fornito prova della data di notifica tale da rendere tempestivo il ricorso. Essendo dunque il ricorso tardivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, compensando integralmente le spese del giudizio di merito e condannando A.A. al pagamento delle spese di cassazione quantificate (Euro 600,00 + Euro 200,00 spese vive + spese generali e accessori di legge). Gli altri motivi del Comune sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    Norma di riferimento per la disciplina Tarsu utilizzata dal contribuente per contestare la liquidazione; nel merito la CTR aveva valutato la coerenza del provvedimento comunale con questo decreto, ma la Cassazione non è entrata nel merito per sopravvenuta inammissibilità per tardività.

  • D.P.R. n. 138 del 1998

    Richiamato come norma di dettaglio sull'applicazione della tassa sui rifiuti; la contestazione normativa del contribuente riguardava l'interpretazione e applicazione del regolamento rispetto a queste disposizioni.

  • Regolamento comunale Tarsu (Delib. Giunta n. 27/2009; Delib. Consiglio 13/2009 del 29 maggio 2009)

    La controversia coinvolgeva la legittimità della Delibera di Giunta n.27/2009 e la sua presunta disapplicazione da parte del giudice tributario; la CTR aveva ritenuto assente un valido atto del Consiglio per individuare le categorie omogenee, ma la Cassazione non ha deciso sul merito della legittimità amministrativa, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 21, comma 1; art. 19, comma 3

    Art. 21 comma 1: termine per proporre ricorso tributario; la Corte ha ritenuto che il ricorso del contribuente fosse tardivo rispetto alla notifica dell'atto impugnato. Art. 19 comma 3 è stato richiamato dal Comune per censurare eccezioni non sollevate in autotutela; la Corte ha però deciso sull'aspetto processuale della tardività prima di esaminare tali questioni.

  • Codice di Procedura Civile

    Articolo invocato dal Comune per censurare la qualificazione dell'atto impugnato da parte della CTR; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione rispetto al vizio processuale di mancata decisione sulla tardività.

  • Codice Civile

    Principio richiamato dalla Corte: la decadenza/del diritto di agire in giudizio per inosservanza dei termini (anche in materia tributaria) è rilevabile d'ufficio, in quanto materia non disponibile dalle parti; pertanto la tardività può essere verificata anche in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In materia tributaria il termine per proporre ricorso è perentorio: se la parte resistente solleva la tardività, il contribuente deve produrre la prova della data certa di notifica dell'atto impugnato; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La decadenza per decorrenza dei termini in tema tributario è rilevabile d'ufficio (art. 2969 c.c.), quindi i giudici di merito e la Corte di Cassazione possono e devono verificare la tempestività anche se i giudici di grado precedente non si sono pronunciati.
  • L'omessa pronuncia su eccezioni rilevanti (error in procedendo) consente alla Cassazione di acquisire gli atti e decidere sulla questione procedurale, con conseguente cassazione quando l'eccezione si dimostra fondata.
  • Anche quando il contribuente deduce vizi di illegittimità di atti amministrativi (es. errata qualificazione di delibere, incompetenza dell'organo), tali questioni non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività: la regolarità procedurale è condizione di ammissibilità essenziale.
  • Se l'amministrazione eccepisce tempestività/tardività, l'onere della prova circa la data di notifica grava sul ricorrente; solo in ipotesi di notifica nulla l'Amministrazione deve dimostrare il momento dell'effettiva conoscenza.

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