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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03616/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva applicato la disciplina del reato continuato alle condanne pronunciate con tre sentenze (Corte d'appello di Genova 13/01/2017; Corte d'appello di Reggio Calabria 12/07/2019; Corte d'appello di Reggio Calabria 20/04/2021). Il ricorrente denunciava violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione all'art. 133 c.p. e all'art. 671 c.p.p., sostenendo: 1) errore di metodo perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe ricalcolato ex novo tutti gli aumenti conseguenti alla continuazione dopo aver individuato il reato più grave; 2) errore di calcolo perché il giudice avrebbe attribuito al reato satellite (sentenza Terramara, sub 3) una pena in aumento superiore a quella già stabilita per il fatto giudicato con la sentenza genovese (sub 1), sovvertendo il giudizio di gravità formulato in sede di cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la scelta del giudice dell'esecuzione di individuare come reato più grave quello associativo della sentenza sub 2) e di mantenere gli aumenti già definiti per la continuazione interna ed esterna, in coerenza con una precedente decisione della Cassazione (sez. 1, n. 30004/2023) che aveva già rideterminato la pena complessiva per le prime due sentenze. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sul presunto cambio del giudizio di gravità: il giudice dell'esecuzione non può rivedere la gravità intrinseca dei fatti, ma può valutare la funzione sistemica delle condotte nella continuazione e rideterminare, anche in diminuzione, l'aumento per i reati satellite purché mantenga ferma la pena base e agisca in bonam partem. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ridotto l'aumento per la sentenza sub 3) da cinque a tre anni motivando la particolare gravità e l'inserimento stabile dell'imputato in consessi 'ndranghetistici; tale riduzione è stata ritenuta legittima e conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: il giudice dell'esecuzione individua il reato più grave quale base della pena complessiva; la corte ha ritenuto che l'art. 81 sia stato correttamente applicato con individuazione della pena base nella condanna più grave (sent. sub 2)

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinatezza e proporzionalità della pena: invocato in rapporto alla quantificazione degli aumenti per la continuazione; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione operata in sede esecutiva rispetti tali criteri

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sull'esecuzione delle pene: rilevante in relazione alle funzioni del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per reato continuato

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge): è il titolo formale della censura presentata dal ricorrente

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73, 74, 80

    Norme sul traffico di stupefacenti e connesse: sono i reati cui si riferiscono le condanne oggetto di continuità; la qualificazione e la gravità di tali reati sono state valutate nei passaggi motivazionali sia in sede di cognizione che in sede esecutiva

  • Corte di cassazione, sez. 1, n. 30004 del 15/06/2023

    annullamento senza rinvio dell'ordinanza n. 248/2022 R.G.E. e rideterminazione della pena complessiva in 16 anni e 8 mesi

    Decisione di merito e di legittimità che aveva già ricostituito l'unificazione in executivis delle prime due sentenze e fissato la pena base e l'aumento di otto mesi; la Cassazione ha ritenuto che, una volta definito quell'assetto, il giudice dell'esecuzione non fosse tenuto a ricalcolare ex novo tutti gli aumenti

  • Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principi richiamati in motivazione: valutazione della gravità e della funzione delle condotte nella continuazione per motivare la misura degli aumenti in sede esecutiva

  • Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile; la Corte ha confermato questo limite e ha applicato una riduzione, non un incremento, rispetto alla cognizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato verificando l'inserimento delle condotte in un disegno unitario e individuando il reato più grave quale pena base
  • Se la continuazione e gli aumenti sono già stati definiti da giudici di merito e dalla Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a ricalcolare ex novo tutti gli aumenti; può intervenire solo sui segmenti non definitivamente definiti
  • Il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite rispetto a quanto fissato dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile, ma può ridurli o riequilibrarli purché motivi la funzione sistemica delle condotte e agisca in bonam partem
  • La valutazione della 'gravità' in cognizione resta vincolante quanto alla gravità intrinseca dei fatti; tuttavia, in sede esecutiva è possibile rimodulare gli aumenti in ragione della loro funzione nel complesso della continuazione per assicurare proporzionalità e coerenza interna del trattamento sanzionatorio
  • Le pronunce pregresse della Corte di cassazione che hanno già determinato la pena complessiva vincolano l'attività del giudice dell'esecuzione sui medesimi capi già definiti

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