Cassazione Penale, Sentenza n. 16954/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/12/2024 che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del GIP del 12/12/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina aggravata. Primo motivo: censura di violazione degli artt. 56, 110 e 628 c.p. e omessa/insufficiente motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; si deducevano contrasti tra le dichiarazioni della persona offesa (Matteo Indelicato) e del testimone oculare (Francesco Zito), l'assenza della ritrazione fotografica del Battiato nell'album mostrato alla persona offesa (che avrebbe giustificato il mancato riconoscimento), l'assenza di azioni materiali dirette a impossessarsi dello zaino e la possibilità che i fatti configurino al più violenza privata o minaccia; segnalata altresì la mancata acquisizione di immagini di videosorveglianza e la mancata escussione di altro testimone (Daniele Grasso). Secondo motivo: doglianza sulla mancata indicazione di ragioni concrete che rendessero inidonee misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), con richiesta di valutazione della proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare rispetto al pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è esclusivamente in fatto e aspecifico; la Cassazione non può riesaminare il compendio indiziario né privilegiare una diversa ricostruzione dei fatti. I giudici del riesame avevano fornito motivazione esauriente e congrua, ritenendo attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dal teste Zito e spiegando perché la persona offesa non aveva individuato il ricorrente (assenza della ritrazione nell'album). Le ulteriori censure circa la mancata acquisizione di immagini o l'escussione di altri testi sono state ritenute basate su elementi ipotetici/negativi e non idonee a travolgere la valutazione dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'insufficienza di misure meno afflittive alla luce della personalità e delle modalità della condotta del ricorrente. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); disposizione agli uffici per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; provvedimento emesso il 03/04/2025.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di persone nel reato (coautoria); dalla Corte nessuna applicazione concreta, essendo il motivo incentrato su valutazioni fattuali ritenute inammissibili.
art. 110 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione nel reato; la Corte non ha riesaminato la ricostruzione fattuale relativa al concorso di persone, dichiarando il motivo fattuale e aspecifico.
art. 628 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato di rapina (e tentata rapina); il ricorrente ne contestava l'integrazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sicché non è stata possibile la rilettura in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per giustificare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha altresì ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti della Cancelleria in caso di provvedimento che non determina la remissione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti all'inammissibilità senza disporre la libertà dell'indagato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione degli indizi in termini fattuali sono inammissibili o aspecifici.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto ovvero motivi che mettano in luce errori di applicazione della legge o carenze formali nella motivazione, non una semplice diversa lettura del compendio probatorio.
- La mancanza di acquisizione di elementi probatori (es. immagini di videosorveglianza) o l'assenza di una fotografia in un album non sono automaticamente decisive: solo se si dimostra che tali omissioni rendono inevitabilmente infondata la misura cautelare la censura può essere rilevante; altrimenti restano censure basate su ipotesi negative non idonee a travolgere la valutazione dei giudici del merito.
- Il giudice del riesame deve motivare in modo concreto perché misure meno afflittive siano insufficienti rispetto alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la mancanza di specificità in tale motivazione può essere contestata, ma la semplice affermazione della pericolosità, se adeguatamente contestualizzata con elementi di fatto, è idonea a sostenere la custodia cautelare.
- Ricorsi inammissibili o privi di adeguata specificità possono comportare, oltre alla condanna alle spese, anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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