Cassazione Civile, Sentenza n. 23100/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contratto preliminare per acquisto di complesso immobiliare 'Ex Italcementi' subordinato all'approvazione dello strumento urbanistico. Terre Bianche chiese l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; PMG eccepì la falsità della sottoscrizione e propose querela di falso. In primo grado il Tribunale accertò la falsità della firma, risolse il contratto e però condannò PMG al risarcimento in favore di Terre Bianche su domanda formulata ex art. 183, comma 6° c.p.c. in via subordinata; in appello la Corte d'appello di Genova riformò parzialmente, dichiarando inammissibile la domanda subordinata di risarcimento (ritenuta aggiunta e non alternativa) e respingendo la domanda ex art. 2932 per l'inutilizzabilità della scrittura privata non impugnata sulla falsità. Terre Bianche propose ricorso per cassazione su cinque motivi; PMG ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di PMG. La Corte ha censurato la Corte d'appello per avere errato nell'escludere l'ammissibilità della domanda di risarcimento formulata in via subordinata/alternativa nella memoria ex art. 183 c.p.c. (violazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12310/2015 e giurisprudenza successiva) e per non aver ritenuto che l'impugnazione della parte relativa al rigetto della domanda ex art. 2932 implicava la censura della declaratoria di falsità (principio tantum devolutum quantum appellatum e thema decidendum). Per tali censure la sentenza di appello è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Azione di esecuzione specifica fondata su preliminare; la Corte d'appello aveva negato l'esecuzione perché la scrittura privata posta a fondamento era stata ritenuta inutilizzabile dopo l'accertata falsità; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del Collegio d'appello dovesse considerare anche le conseguenze dell'impugnazione e della contestazione della falsità in sede di appello.
art. 183 c.p.c. (commi 5 e 6)
Consente la modifica o precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la modifica della domanda può investire petitum e causa petendi purché resti connessa alla vicenda sostanziale e non pregiudichi le potenzialità difensive della controparte. Nel caso la domanda di risarcimento formulata in memoria ex art. 183 era subordinata/alternativa e quindi ammissibile se collegata e non pregiudizievole.
art. 342 c.p.c.
Disciplina i requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha esaminato se l'atto d'appello di PMG contenesse argomentazione sufficiente. Pur non essendo esclusa l'ammissibilità dell'atto, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello dovesse valutare le censure con riguardo al thema decidendum implicito.
art. 112 c.p.c.
Principio di decidere su tutto quanto è stato chiesto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla necessità che il giudice esponga gli elementi essenziali della decisione, potendosi ritenere implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili con la decisione stessa.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme di diritto, omessa o contraddittoria motivazione); la Corte ha accertato violazioni di diritto nell'interpretazione e applicazione delle regole sull'ammissibilità della modifica della domanda e sull'ambito dell'impugnazione in appello.
Sezioni Unite, sent. n. 12310/2015
Giurisprudenza guida sull'ammissibilità delle modifiche delle conclusioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c.: la Corte ha richiamato e interpretato detta pronuncia affermando che la modifica può riguardare petitum e causa petendi se connessa alla vicenda sostanziale e senza pregiudicare la difesa; ha censurato la Corte d'appello per aver applicato la pronuncia in modo tale da escludere l'alternatività/subordinazione effettivamente formulata.
art. 2043 c.c.
Titolo di responsabilità extracontrattuale evocato da PMG nel ricorso incidentale per presunti danni derivanti dalla trascrizione; la Corte d'appello aveva escluso l'elemento soggettivo, decisione che la Cassazione ha ritenuto quale valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
art. 96 c.p.c.
Riferito in relazione alla domanda di condanna per responsabilità processuale e oneri; la Corte ha trattato la questione come parte del ricorso incidentale, dichiarandone infine l'inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
Regole relative all'istruzione della prova e all'attività del giudice nel considerare elementi esterni; la Corte ha rammentato che non è ammissibile accusare il giudice di merito di aver utilizzato prove non acquisite salvo che si denunci l'uso di elementi posti di ufficio oltre il consentito.
art. 116 c.p.c.
Valutazione delle prove e delle presunzioni: la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito e solo in casi tassativi è sindacabile in cassazione.
art. 2697 c.c.
Onere della prova: citato in relazione alle contestazioni probatorie sollevate nel ricorso incidentale, con richiamo alla valutazione di merito non rivedibile in cassazione salvo profili di diritto.
art. 2729 c.c.
Riguarda la prova per presunzioni e perizia: citato nelle doglianze sulla CTU e sulle valutazioni tecniche, ma la Corte ha ritenuto che le critiche fossero in larga parte ricostruzione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che la ricorrente incidentale potrebbe dover versare un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La modifica o l'aggiunta di una domanda in memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile se la nuova domanda resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non compromette le potenzialità difensive della controparte né causa un indebito allungamento dei tempi processuali; in particolare una formulazione in via subordinata/alternativa non è automaticamente preclusa.
- In appello il sindacato è in linea di massima limitato alle questioni investite dall'atto di gravame, ma l'appello può comprendere implicitamente questioni strettamente connesse al 'thema decidendum'; pertanto l'impugnazione del rigetto di una domanda principale può implicare la revisione degli accertamenti che hanno reso impossibile l'accoglimento (es. declaratoria di falsità) quando ciò risulti chiaramente dal gravame.
- Le valutazioni di merito su prova documentale, consulenze tecniche e credibilità delle parti sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione manifesta di regole di diritto; le censure che mirano alla semplice riconsiderazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- La distinzione tra 'trascrizione illegittima' e 'trascrizione ingiusta' ha conseguenze diverse sul piano della responsabilità: non tutte le trascrizioni dannose comportano automaticamente responsabilità extracontrattuale, e la prova dell'elemento soggettivo è decisiva.
- Il principio 'tantum devolutum quantum appellatum' resta valido: il giudice d'appello non deve pronunciarsi su questioni non investite dall'appello salvo che esse ricadano nel tema decisivo implicito; perciò è essenziale formulare l'atto di appello in modo da comprendere espressamente o chiaramente per implicito le questioni che si intendono sottoporre a revisione.
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