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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23072/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi miravano alla cassazione della sentenza di appello che aveva dichiarato inefficaci (revocatorie ex art. 67, comma 2, l.fall.) numerosi pagamenti effettuati dalle società del gruppo Volare a favore di GH Napoli e di GESAC nel periodo compreso tra luglio e novembre 2004 (e in alcuni casi somme anteriori all'ammissione alla procedura). GH Napoli deduceva che tali pagamenti rispondevano a prassi commerciali consolidate (ritardi nei pagamenti) e che non era provata la sua conoscenza dello stato di crisi antecedente; inoltre contestava l'individuazione del momento in cui lo stato di insolvenza divenne manifesto (la Corte d'appello aveva indicato luglio 2004 in relazione alla pubblicazione dei bilanci 2003). GESAC impugnava la revocabilità delle somme (anche quelle ricomprese nei diritti aeroportuali) sostenendo che le entrate derivanti da diritti aeroportuali erano somme destinate per legge al gestore aeroportuale e dunque non soggette a revoca; sollevava altresì un motivo di incompatibilità dell'art. 67, comma 2, l.fall. con il diritto dell'Unione europea e con l'art. 3 Cost., chiedendo la disapplicazione per contrasto con principi UE di concorrenza/armonizzazione. Entrambe le ricorrenti contestavano anche profili di motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da GH Napoli per mancata autosufficienza e carenza di specificità nella censura (violazione dell'art. 366 c.p.c. e principio di autosufficienza). Il ricorso incidentale di GESAC è stato rigettato nel merito. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui il momento in cui lo stato di dissesto del gruppo Volare si era manifestato all'esterno andava individuato in luglio 2004 (pubblicazione dei bilanci 2003 e fallimento dei tentativi di risanamento), e ha ritenuto revocabili i pagamenti effettuati nel periodo sospetto, compresi quelli relativi a diritti aeroportuali, rilevando che le somme riscosse dalle compagnie entrarono nell'attivo circolante di queste ultime e i pagamenti a GESAC costituirono atti solutori lesivi della par condicio creditorum, salvo prova contraria che GESAC non ha fornito (es. versamento all'Erario). La doglianza di incompatibilità dell'art. 67, comma 2, con il diritto UE è stata ritenuta infondata: non esistono norme UE direttamente applicabili che impongano la disciplina sostanziale qui invocata; i regolamenti UE sulle procedure di insolvenza disciplinano i criteri di connettività e la legge applicabile, ma non dispongono trattamenti sostanziali comuni che autorizzerebbero la disapplicazione dell'art. 67 nella specie. Sono state altresì disattese le censure relative alla motivazione per relationem della Corte d'appello, perché la ricorrente non ha adempiuto ai necessari oneri di specificazione. In ordine alle spese, GH Napoli è stata condannata a rimborsare le spese anticipate da Volare Airlines e Air Europe; GESAC è stata condannata a rimborsare le spese anticipate dalle società in amministrazione straordinaria.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, legge fallimentare

    La Corte ha applicato la disciplina della revocatoria prevista dall'art. 67, comma 2, nel testo anteriore alla riforma del 2005, ritenendo inefficaci i pagamenti compiuti nel periodo sospetto quando lo stato di insolvenza era già manifesto; l'eventus damni è presunto e l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza grava sul terzo accipiens, che può essere ritenuto a conoscenza per presunzioni (qui individuata nella pubblicazione dei bilanci 2003 e nel fallimento dei conati di risanamento).

  • art. 39-bis, d.l. n. 159 del 2007 (conv. legge n. 222/2007)

    La disposizione interpreta i diritti aeroportuali come non aventi natura tributaria; la Corte ha però ritenuto che ciò non impedisca la revocatoria: le somme riscosse dalle compagnie in relazione ai diritti aeroportuali entrano nell'attivo circolante delle stesse e, se trasferite ai gestori aeroportuali nel periodo sospetto, possono essere ripartite mediante azione revocatoria salvo prova che il ricevente abbia effettivamente versato tali somme all'Erario o dimostrato la diversa natura dell'operazione.

  • Regolamento (CE) n. 1346/2000 e Regolamento (UE) 2015/848

    I regolamenti disciplinano aspetti di diritto internazionale privato relativi alle procedure di insolvenza (foro competente, legge applicabile, riconoscimento), e prevedono che la legge dello Stato di apertura determini le regole sulla nullità/annullamento degli atti pregiudizievoli; non contengono però norme sostanziali direttamente applicabili che disapplicherebbero la normativa interna (art. 67) nella specie. La Corte ha ritenuto improcedibile la disapplicazione invocata da GESAC.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (e art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.)

    Norme processuali utilizzate per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che chiedevano un riesame di merito dei fatti o mancavano di autosufficienza documentale; richiamata la giurisprudenza sulle limitazioni del sindacato in Cassazione e il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati rispetto ai vizi di motivazione; la Corte ha esaminato le doglianze sulla motivazione per relationem della Corte d'appello e ha ritenuto che, ove la motivazione di primo grado fosse stata integralmente riprodotta e le critiche risultassero individuate, la motivazione per relationem era ammissibile purché il ricorrente in cassazione avesse adempiuto agli oneri di specificazione.

  • art. 2697 cod. civ. e art. 2727 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ribadito che in revocatoria il curatore prova l'atto e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens può essere dedotta per presunzioni; le censure che miravano a invertire questi oneri o a ottenere una nuova valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili o infondate.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. mira a tutelare la par condicio creditorum: i pagamenti effettuati dal debitore nel periodo sospetto sono presuntivamente lesivi e possono essere dichiarati inefficaci, salvo che il destinatario provi elementi contrari (ad es. assenza di conoscenza dello stato di insolvenza o giustificazione diversa).
  • La manifestazione esterna dell'insolvenza può essere individuata dalla pubblicazione dei bilanci negativi e dal fallimento dei tentativi di risanamento: tale pubblicazione è idonea a fondare presunzioni sulla conoscenza della crisi da parte dei creditori abituali.
  • I proventi raccolti dalle compagnie (es. diritti aeroportuali incassati dai passeggeri) entrano nell'attivo delle stesse e, salvo prova contraria, i trasferimenti di tali somme ai gestori aeroportuali possono essere revocati se compiuti nel periodo sospetto; la qualifica giuridica del rapporto (mandato con o senza rappresentanza) non impedisce automaticamente la revocatoria.
  • Le censure in Cassazione devono rispettare il principio di autosufficienza: i motivi che sollevano questioni di fatto o che non indicano e producono i documenti decisivi sono, di norma, inammissibili.
  • La motivazione per relationem della Corte d'appello è ammissibile solo se la sentenza d'appello indica con sufficiente precisione il tenore della motivazione di primo grado fatta propria e l'oggetto delle critiche di gravame; il ricorrente in Cassazione deve specificare le critiche e la parte di motivazione che contesta.
  • I rilievi di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea richiedono norme UE direttamente applicabili che disciplino la materia sostanziale in conflitto; le norme UE sulla cooperazione in materia di insolvenza sono prevalentemente di connettività e non impongono, di per sé, la disapplicazione automatica di istituti nazionali come l'azione revocatoria in assenza di una norma sostanziale UE contraria.

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